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Stabile organizzazione

18 Febbraio 2025 |

La stabile organizzazione costituisce il criterio atto a radicare la presenza di un'impresa non residente nello Stato della fonte e a legittimarne, così, la tassazione dei relativi redditi. La sua formulazione, sancita dal Modello OCSE, ha subito una revisione a opera della Convenzione Multilaterale (MLI). Tuttavia, la concreta operatività delle disposizioni dipende dalle opzioni e dalle riserve concretamente esercitate dall'Italia la quale non ha ancora ratificato con legge nazionale la Convenzione Multilaterale.

Sommario

Inquadramento normativo

La Stabile Organizzazione (nel prosieguo “SO”) rappresenta la soglia minima (“threshold”) affinché un'impresa non residente possa considerarsi radicata nello Stato della fonte (“Source State) così legittimando quest'ultimo a tassare i redditi d'impresa effettivamente connessi alla SO.

La definizione italiana di SO è mutuata, salvo alcune eccezioni, da quella di cui all'art. 5 Modello di Convenzione OCSE, il quale, a propria volta, normativizza, oltre alla definizione basica di SO, cd. materiale, altre tipologie di SO, segnatamente la SO di cantiere e la SO personale (Cass. 14 dicembre 2022 n. 36690).

Va detto che è andato oramai consolidandosi l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui è evidente la “relazione di circolarità” che, nella definizione e nell'interpretazione della nozione di stabile organizzazione, lega la norma interna di cui all'art. 162 TUIR, già modellata sui criteri convenzionali, alla specifica singola previsione convenzionale e, pertanto, agli strumenti che sono di ausilio all'interpretazione di quest'ultima (in particolare il modello di Convenzione ed il relativo Commentario Ocse). Fermo restando, comunque, che le Convenzioni...

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