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Trasformazione societaria

07 Settembre 2023 |
La trasformazione si sostanzia in un mutamento del tipo organizzativo del soggetto trasformato, non comportando, quindi, l'estinzione di una società e la nascita di un'altra. Infatti, la società trasformanda continua la sua attività con un'altra veste giuridica, adottata con una modifica dell'atto costitutivo.
Sommario
1. Inquadramento generale

La trasformazione è disciplinata in ambito civilistico dagli artt. 2498 e s. c.c. e si sostanzia in un mutamento del tipo organizzativo del soggetto trasformato.

Questi mutamenti sono classificati in base alla natura commerciale o meno dei soggetti coinvolti (omogenea/eterogenea) e, ai fini fiscali, anche del comparto impositivo di destinazione (progressiva/regressiva); possono essere così riassunti:

Tipologia trasformazione

Descrizione

Rif. TUIR

Omogenea

Da società di capitali -> a società di capitali

Da società di persone -> a società di persone

Art. 170

Progressiva

Da società di persone -> a società di capitali

Regressiva

Da società di capitali -> a società di persone

Eterogenea

Progressiva

Da ente non commerciale -> a società

Art. 171

Regressiva

Da società -> a ente non commerciale

Si noti che la classificazione sopra operata è quella valida ai fini tributari, sebbene molto prossima (nella distinzione tra trasformazioni omogenee ed eterogenee) a quella valida ai fini civilistici. Le due però non sono coincidenti. Infatti, se sul piano civilistico una trasformazione da società ...

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