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Transfer pricing

23 Luglio 2024 |

Le transazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario sono soggette, a certe condizioni, alla determinazione del corrispettivo secondo la disciplina Transfer pricing. Diversamente dalle transazioni tra imprese indipendenti, quelle infragruppo non sono soggette alle forze del mercato, per cui risulta difficoltoso determinarne il prezzo. Il risultato potrebbe essere quello del mancato rispetto della libera concorrenza: in tali circostanze, come deciso dai Paesi OCSE, gli utili vanno rettificati per correggere le distorsioni.

Sommario
Inquadramento normativo

Dal punto di vista della normativa interna, l'art. 110 c. 7 TUIR è la disposizione di riferimento del Transfer pricing, in base alla quale le componenti reddituali derivanti da operazioni con parti consociate estere (circa il requisito del controllo, si veda infra) devono essere valorizzate, in capo al contribuente interno, secondo il prezzo di “libera concorrenza” (cd. “arm's length principle”) e non secondo lo specifico prezzo pattuito dalle parti.

Dal punto di vista delle fonti internazionali, l'art. 9 Modello di Convenzione OCSE contiene una previsione analoga all'art. 110 c. 7, la quale prevede che “Allorché le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, sono vincolate da condizioni, convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”.

Per completezza vale menzionare anche le Linee Guida dell'OCSE sul Transfer pricing per le imprese multinazionali le quali...

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