Speciali Cessione di fabbricati abitativi e non: come si declinano le regole IVA?23 Febbraio 2023
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Esaminiamo il trattamento impositivo nel caso in cui venga ceduto un fabbricato o una porzione di fabbricato e in capo all'acquirente non sussistano (o sussistano) i requisiti per l'aliquota agevolata prevista per la “prima casa”. Le regole sono diverse e le aliquote variano a seconda delle situazioni che si verificano e tengono conto dell'attività svolta dal soggetto che cede l'immobile, della natura e della consistenza dell'immobile stesso.
Fabbricati interi o porzioni non abitative cedute da imprese costruttrici o di ripristino Per impresa costruttrice si intende quella che realizza l'immobile direttamente con organizzazione e mezzi propri o avvalendosi di imprese terze per la materiale esecuzione di tutti i lavori o di parte di essi, nonché quella che anche occasionalmente costruisce o fa costruire immobili per la successiva vendita (Circ. Min. 11 luglio 1996 n. 182/E). Rientrano tra le imprese costruttrici anche le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci oltre alle altre imprese (ad esempio banche, assicurazioni, imprese di vario genere) che costruiscono in via occasionale beni immobili. Tra le imprese costruttrici rientrano pure le cooperative edilizie a proprietà indivisa (Ris. AE 9 gennaio 2006 n. 4/E). Le imprese di ripristino sono invece quelle che acquistano un immobile, eseguono o fanno eseguire sullo stesso interventi di recupero, ripristino edilizio o ripristino urbanistico ai sensi dell'art. 31 lett. c), d), e) L. 457/78, e successivamente lo rivendono o lo concedono in locazione prima della vendita, pur se tale attività non ... Contenuto riservato agli abbonati. |