Dottrina / Schede d'autore

Provvigioni

09 Aprile 2025 |

Il contratto di agenzia è un contratto oneroso e a fronte dello svolgimento di attività promozionale da parte dell'agente è previsto il diritto a un compenso in funzione della conclusione da parte del preponente degli affari promossi. Il diritto al compenso è disciplinato nell'art. 1748 c.c., che ha subito modifiche significative a seguito dell'attuazione della Dir. CE 653/86 e in particolare del secondo intervento di cui al D.Lgs. 65/99.

Sommario

Inquadramento

Il contratto di agenzia è un contratto oneroso e a fronte dello svolgimento di attività promozionale da parte dell'agente è previsto il diritto ad un compenso in funzione della conclusione da parte del preponente degli affari promossi.

Il diritto al compenso è disciplinato nell'art. 1748 del c.c., che ha subito modifiche significative a seguito dell'attuazione della Dir. CE 653/86 e in particolare del secondo intervento di cui al D.Lgs. 65/99. L'art. 1749, c. 2, c.c. precisa i termini massimi di pagamento del compenso, che coincidono con l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale le provvigioni sono maturate.

Anche la contrattazione collettiva ha disciplinato il diritto dell'agente al compenso, in buona parte uniformandosi alle norme del codice civile, ma prevedendo altresì una disciplina integrativa di dettaglio per quanto attiene alle provvigioni dovute per gli affari conclusi dopo la cessazione del contratto, così come ai compensi aggiuntivi da riconoscersi laddove l'agente svolga attività ulteriori rispetto a quella principale di promozione della conclusione di contratti e in particolare attività di coordinamento di altri agenti sul territori...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona