Fallimento in estensione e supersocietà di fatto04 Maggio 2021
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Massime
L'art. 147 c. 5 L.Fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è in realtà riferibile a una società di fatto tra il fallito e uno o più soci occulti, ma, in virtù di interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, a una società di persone (cd. supersocietà di fatto). La competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione - anche in ipotesi di supersocietà di fatto - va sempre rapportata al criterio di prevenzione, che serve a concentrare l'accertamento dello stato di insolvenza presso un unico tribunale (Cass. 22 febbraio 2021 n. 4712). ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |