Confisca per equivalente nei reati tributari: valorizzazione e individuazione dei beni19 Febbraio 2021
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I chiarimenti della Guardia di Finanza Nell'ipotesi di reati tributari l'art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 prevede che, nel caso di condanna, è sempre disposta la confisca del profitto del reato e che, ove ciò non sia possibile, è disposta la confisca di beni per un valore ad esso equivalente di cui il reo abbia la titolarità o, comunque, la disponibilità. Tanto premesso, una volta quantificato il profitto del reato tributario, generalmente coincidente con l'imposta evasa, la misura ablativa dovrà essere indirizzata, in prima istanza, nei confronti del denaro liquido corrispondente a detto profitto e, ove ciò non dovesse essere possibile, dovrà necessariamente colpire i beni nella titolarità e/ disponibilità del reo, per un valore equivalente a tale profitto. Va da se che, in tale ultimo caso, trattandosi di un sequestro di valore, la valorizzazione dei beni da sottoporre a sequestro assumerà un valore determinante nel circoscrivere il perimetro dei beni da sottoporre alla speciale misura ablativa. E' ovvio, infatti, che una sottovalutazione dei beni comporterà, inevitabilmente, un'estensione del compendio patrimoniale aggredibile con la misura ablativa. Al contrario una sopravalutazio... ![]() Contenuto riservato agli abbonati. |