Come presentare la dichiarazione annuale05 Agosto 2020
|
abstractI soggetti passivi IVA, per ogni anno solare, hanno l'obbligo di compilare ed inviare telematicamente una dichiarazione in cui devono essere indicati tutti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi rilevanti agli effetti del tributo al fine di quantificare l'eventuale imposta finale a debito o a credito. Soggetti obbligati Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale i contribuenti:
Contrariamente alla regola generale, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del modello:
Compilazione La dichiarazione si compone di una serie di quadri che raggruppano i dati relativi a:
Di seguito si riporta una descrizione dei quadri più importanti. Composizione modello di dichiarazione IVA. A partire dalle operazioni effettuate dal 2021, l'AE mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito internet, i modelli precompilati della dichiarazione.
Quadro VE Nel quadro VE della dichiarazione IVA trovano spazio tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, siano esse imponibili, non imponibili o esenti, che concorrono alla formazione del suo volume d'affari. Le operazioni da indicare all'interno del quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia e per aliquota; le stesse devono essere indicate tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 DPR 633/72, cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento. In particolare, devono essere indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'anno di riferimento della dichiarazione. In particolare, rientrano nel quadro le operazioni:
La somma algebrica delle operazioni sopra indicate e delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'anno determinano il volume d'affari annuale.
Quadro VJ Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge, ossia un meccanismo nel quale l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 DPR 633/72. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF. In sostanza, sono incluse le operazioni eseguite:
L'imposta totale del quadro VJ deve essere sommata algebricamente all'IVA calcolata del quadro VE al fine di determinare l'imposta finale a credito o debito.
Si ricorda che il reverse charge (l'inversione contabile), pertanto, è un peculiare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – eccezionale e derogatorio rispetto al regime generale – per effetto del quale il debitore dell'imposta, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è il soggetto destinatario della prestazione (cessionario o committente), in luogo del cedente o prestatore. La norma generale prevede che l'assoggettamento ad IVA di una transazione commerciale sia ancorato al verificarsi di requisiti di carattere soggettivo (c.d. “presupposto soggettivo”), unitamente ai requisiti di carattere oggettivo e territoriale. La contestuale presenza dei suddetti requisiti permette di individuare le operazioni comprese nel campo di applicazione dell'imposta: deve trattarsi, in buona sostanza, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettuata nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, nel territorio dello Stato. Con l'art. 17 DPR 633/72, invece, è stato previsto un regime derogatorio della disciplina ordinaria, in applicazione del quale il debitore d'imposta viene invertito (reverse charge) e l'IVA è dovuta dall'acquirente del bene/committente del servizio.
Quadro VF Il quadro VF della Dichiarazione annuale IVA è destinato all'indicazione delle operazioni passive e del totale dell'IVA ammessa in detrazione. Nello specifico, vanno indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle “variazioni” registrate nello stesso anno. Devono essere inclusi nel quadro gli acquisti imponibili di beni e servizi effettuati nell'anno di riferimento distinti per aliquota, compresi quelli effettuati in regime di inversione contabile. Inoltre, è necessario inserire gli acquisti:
Il quadro VF si compone, come di consueto, delle seguenti 4 sezioni:
Ciò premesso, si osserva che, laddove il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione “non più presenti” nel quadro VF, questi deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel rigo VF24 fra le variazioni. Quadro VH Il quadro VH deve essere compilato unicamente quando si intende correggere i dati errati ovvero incompleti inviati tramite le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) relative all'anno di riferimento della dichiarazione annuale. Il quadro deve essere compilato inserendo i dati riguardanti l'intero esercizio fiscale anche qualora non sia necessario modificare tutte le LIPE già inviate. In particolare, è necessario compilare i righi:
Resta fermo il pagamento della sanzione per la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, da versare in misura ridotta in caso di regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso. La sanzione base su cui calcolare l'importo ravveduto è pari a € 500. In caso di liquidazione IVA di gruppo, le società partecipanti alla procedura che intendono correggere le LIPE devono compilare il quadro VV e non il presente quadro. Nell'ambito del modello IVA 2023, viene confermata la struttura del quadro VH e, pertanto, ne è prevista la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell'ipotesi in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comportino la compilazione del quadro “senza dati” (ad esempio, se il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Quadri VL e VX Il quadro VL, liquidazione dell'imposta annuale, richiede l'indicazione degli importi a debito e a credito emergenti dai vari quadri compilati dal contribuente, al fine di determinare il conguaglio d'imposta relativo all'anno oggetto della dichiarazione. Esso contiene, quindi, i dati relativi all'imposta finale a debito o a credito. Tale imposta è il risultato della somma algebrica:
Il quadro VL è costituito da tre sezioni. In particolare:
Nel caso in cui risulti un credito, quest'ultimo può essere richiesto a rimborsoovvero riportato in compensazione verticale (IVA su IVA) nelle successive liquidazioni e/o orizzontale (con altri tributi) esponendo la scelta direttamente nel quadro VX. In tale ultima ipotesi, qualora si voglia compensare nell'anno solare importi superiori a € 5.000, è necessario:
Per importi inferiori o uguali a € 5.000, le compensazioni orizzontali possono essere effettuate liberamente senza i requisiti sopra esposti. Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito, quest'ultimo deve essere versato:
Le rate devono essere di importo uguale fra loro e l'ultima deve essere versata entro e non oltre il 16 novembre mentre il tasso di interesse dello 0,33% è fisso mensile quindi la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Casi particolari Operazioni straordinarie Qualora, durante l'anno d'imposta, si sia verificata un'operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione o conferimento di ramo d'azienda):
Qualora, invece, l'operazione straordinaria si sia verificata nell'anno successivo a quello d'imposta (anno di presentazione del modello):
Liquidazione IVA di gruppo Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate, di cui all'art. 73 DPR 633/72, che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La liquidazione IVA di gruppo è un particolare meccanismo di liquidazione dell'imposta dovuta nell'ambito dei gruppi societari. La procedura prevede che i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno (nonché i relativi adempimenti) siano effettuati dalla società controllante; quest'ultima, infatti, determina l'IVA dovuta ovvero il credito del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna dei crediti e dei debiti IVA emergenti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo. Alla procedura si accede su opzione, esercitabile in presenza delle condizioni richieste dalla legge. La relativa disciplina è dettata dall'art. 73 c. 3 DPR 633/72 e, per quanto concerne le disposizioni attuative, dal DM 13 dicembre 1979. Sulla disciplina è intervenuta la Legge di bilancio 2017 che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha integralmente sostituito il citato c. 3 dell'art. 73, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adeguare le regole attuative della disciplina in esame alle nuove disposizioni. A tale fine, è stato emanato il DM 13 febbraio 2017, tuttavia, il c.d. “regime dell'IVA di gruppo” si distingue ed è alternativo al c.d. gruppo IVA. Pertanto, i soggetti che partecipano ad un Gruppo IVA non possono optare per la liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 c. 3, considerato che i due istituti sono distinti e la relativa disciplina prevede diversi presupposti applicativi. Si rileva, quindi, che a partire dal 1° gennaio 2021 trovano piena efficacia le norme contenute nel Titolo V-bis del DPR 633/72 che regolano la costituzione ed il funzionamento del “Gruppo IVA”. Al fine di fare chiarezza in merito al nuovo istituto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E/2018, ha fornito delle importanti precisazioni. Le società controllate che hanno aderito alla liquidazione IVA di gruppo devono compilare anche il quadro VK in cui sono indicati il totale dei debiti e dei crediti trasferiti alla controllante nell'ambito della procedura consolidata. La società controllante, invece, oltre a compilare il quadro VK, deve compilare anche il Prospetto IVA 26 PR. Il quadro contiene i dati aggregati relativi all'imposta annuale dovuta e detratta dal gruppo nonché l'eventuale imposta finale a credito o a debito. In particolare, il prospetto è composto dai seguenti quadri:
Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Qualora la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno, è necessario compilare la dichiarazione nel modo seguente:
Inoltre, se dal modulo relativo alle operazioni antecedenti alla procedura risulta:
Attività separate Se il soggetto passivo tenuto a compilare la dichiarazione ha optato per la separazione delle attività ai fini IVA, il modello deve essere compilato nel seguente modo:
Le fatture relative ai passaggi interni di beni e servizi fra le diverse attività, già comprese ad esempio nella sezione 1 del quadro VE, devono essere inserite anche nel rigo VE40 in quanto i relativi importi non possono concorrere alla determinazione del volume d'affari.
Invio e scadenza La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza. L'invio del modello è effettuato telematicamente in uno dei seguenti modi:
Successivamente all'invio del modello, il sistema telematico dell'AE restituisce una ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione da cui si evince l'accoglimento o meno della stessa. La ricevuta in questione è visibile da ogni contribuente nell'apposita sezione del sito AE. Nel caso in cui il modello sia inoltrato oltre il 30 aprile ma entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera tardiva e, in assenza di debito d'imposta, è soggetta a sanzione in misura fissa di € 250 ravvedibile spontaneamente dal contribuente. La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, invece, omessa con la conseguenza che l'errore non può essere spontaneamente regolarizzato mediante l'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, si applica una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250. Se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da € 250 a 1.000. Il modello inviato e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto intermediario unitamente alla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione devono essere conservati dal contribuente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Dichiarazione correttiva o integrativa Per correggere errori ovvero omissioni relativi ad un precedente invio, è possibile presentare una dichiarazione:
Ad esempio, primo invio il 10 marzo dell'anno n, secondo invio dall' 11 marzo al 30 aprile dell'anno n.
Ad esempio, primo invio il 10 marzo dell'anno n, secondo invio dal 1° maggio dell'anno n al 31 dicembre dell'anno n+5.
Inoltre, resta applicabile una sanzione di € 250 se l'errore non ha inciso sulla liquidazione del tributo mentre, qualora risulti un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica una sanzione compresa tra il 90 e il 180 % dell'IVA non versata. In entrambi i casi sarà necessario barrare l'apposita casella presente nel frontespizio del modello. Modello dichiarazione IVA e istruzioni.
In caso di dichiarazione correttiva, è necessario barrare l'apposita casella presente nel frontespizio del modello. In caso di dichiarazione integrativa, invece, è necessario inserire il codice:
A titolo esemplificativo, l'invio di una dichiarazione correttiva/integrativa può essere effettuato per:
Modello dichiarazione Iva 2024 ed istruzioni di compilazione: le novità di cogenti Come ogni anno l'Agenzia delle Entrate, sul proprio portale, pubblica il modello di dichiarazione Iva, il modello Iva Base e le relative istruzioni di compilazione di cui ai link seguenti:
Il nuovo modello di dichiarazione IVA è stato attentamente aggiornato per integrare le nuove normative introdotte nel corso dell'anno. Pertanto, nel provvedimento sono specificati i dettagli relativi ai modelli aggiornati e ai rispettivi quadri:
Analizziamo insieme le novità più rilevanti riguardanti la Dichiarazione annuale Iva 2024. Per cominciare, è stata introdotta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale denominata Modello Iva BASE 2024. Questa opzione è stata pensata per agevolare i contribuenti che calcolano l'imposta secondo le regole generali della disciplina Iva, offrendo un'alternativa al Modello Iva/2024. Tuttavia, le innovazioni non si fermano qui. Ecco un elenco delle principali novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024:
Queste modifiche sono state implementate con l'obiettivo di rendere il processo di dichiarazione più chiaro e adattabile alle varie esigenze dei contribuenti. Nel contesto della Dichiarazione annuale Iva 2024, si sono verificati notevoli cambiamenti con la soppressione di quadri di rilevanza. In particolare, il quadro CS, precedentemente introdotto per semplificare gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'art. 37 DL 21/2022, è stato completamente rimosso. Questa modifica impone ai soggetti coinvolti di gestire i loro obblighi dichiarativi attraverso altri canali. Parallelamente, nel quadro VF, è stato eliminato il campo 9 nel rigo VF34, in precedenza utilizzato per dettagliare le operazioni esenti in base alla L. 178/2020. Questa sezione consentiva di equiparare, ai fini della detrazione, le operazioni esenti a quelle imponibili. L'assenza di tale campo richiede ora l'adozione di nuove procedure per la dichiarazione accurata di tali operazioni esenti. La procedura di compilazione del quadro VQ e, di conseguenza, del quadro VL, rimane invariata e continua a rappresentare un tassello fondamentale nella comprensione del funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte ormai da alcuni anni attraverso il quadro VQ. In che modo queste modifiche influenzano il panorama fiscale? Quando si verificano versamenti dovuti, sospesi e non ancora scaduti alla data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva che ne deriva assume la forma di un credito “potenziale”, senza la possibilità di essere utilizzato né in compensazione verticale, né in compensazione orizzontale. Concretamente, nel calcolo del credito Iva, assume particolare rilevanza concentrarsi esclusivamente sui versamenti effettuati. L'ammontare dei debiti effettivamente regolati entro la data di presentazione della dichiarazione trova collocazione nel rigo VL30 campo 3 e, di conseguenza, nel rigo VL33, generando il credito “effettivo”. In contrasto, la quota dei debiti sospesi e non ancora saldati alla medesima data sono indicati al rigo VL41 campo 2, determinando il credito “potenziale”. Il credito Iva risultante dalla dichiarazione rappresenta, in sintesi, il credito Iva spettante effettivamente, ma con una riduzione pari all'importo dell'Iva non ancora versata. Tale disposizione suscita perplessità tra gli operatori del settore, i quali ritengono che questa previsione non sia completamente in sintonia con la natura stessa del tributo. Altro aspetto importante è che nel modello di dichiarazione Iva si è tenuto conto della soglia di 2 milioni di euro di compensazione “orizzontale” (o del rimborso in procedura semplificata) portata a regime dall'art. 1 c. 72 L. 234/2021.
Riepilogo versamento saldo Iva Riepilogando, il soggetto Iva può:
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 DPR 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. AE 20 giugno 2017 n. 73/E). Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 c. 11 bis DL 223/2006). Il dichiarante deve conservare, per il periodo stabilito per l'accertamento previsto dall'art. 57 DPR 633/72: In caso di presentazione telematica diretta:
In caso di presentazione telematica tramite intermediario abilitato o società del gruppo:
L'art. 57, come modificato dall'art. 1 c.130 L. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di Iva devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Modello IVA base I soggetti passivi che nel corso dell'anno non hanno effettuato operazioni con l'estero e non hanno partecipato ad operazioni straordinarie possono utilizzare un modello semplificato in alternativa a quello ordinario (c.d. Modello IVA BASE) purché non partecipino alla liquidazione IVA di gruppo e non abbiano acquisito lo status di esportatore abituale. Le modalità e i termini di invio sono gli stessi del modello ordinario. |