SCHEDE

Come presentare la dichiarazione annuale

05 Agosto 2020 |

abstract

I soggetti passivi IVA, per ogni anno solare, hanno l'obbligo di compilare ed inviare telematicamente una dichiarazione in cui devono essere indicati tutti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi rilevanti agli effetti del tributo al fine di quantificare l'eventuale imposta finale a debito o a credito.

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale i contribuenti:

  • titolari di partita IVA;
  • che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali in modo abituale e non occasionale.

Contrariamente alla regola generale, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del modello:

  • soggetti in regime forfettario ovvero dei minimi;
  • contribuenti che nell'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
  • soggetti che esercitano l'attività in settori particolari quali produttori agricoli, raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi o di piante officinali spontanee ed esercenti attività di intrattenimento e spettacolo;
  • soggetti esteri identificati direttamente in Italia ovvero tramite rappresentante fiscale che non abbiano effettuato operazioni imponibili e soggetti esteri identificati in Italia che svolgono servizi telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o nell'UE.

 

Compilazione

La dichiarazione si compone di una serie di quadri che raggruppano i dati relativi a:

  • operazioni attive (quadro VE);
  • operazioni passive con e senza il diritto alla detrazione (quadro VF);
  • versamenti e liquidazione finale dell'imposta.

Di seguito si riporta una descrizione dei quadri più importanti.

Composizione modello di dichiarazione IVA.

A partire dalle operazioni effettuate dal 2021, l'AE mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito internet, i modelli precompilati della dichiarazione.

 

Quadro VE

Nel quadro VE della dichiarazione IVA trovano spazio tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente, siano esse imponibili, non imponibili o esenti, che concorrono alla formazione del suo volume d'affari. Le operazioni da indicare all'interno del quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia e per aliquota; le stesse devono essere indicate tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 DPR 633/72, cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento.

In particolare, devono essere indicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'anno di riferimento della dichiarazione.

In particolare, rientrano nel quadro le operazioni:

  • imponibili distinte per aliquota IVA;
  • non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni nei confronti di San Marino, Città del Vaticano, organismi internazionali o verso esportatori abituali);
  • esenti;
  • non soggette ad IVA per carenza del requisito di territorialità (ad esempio le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esteri comunitari o extra comunitari);
  • soggette al regime di inversione contabile (ad esempio le prestazioni di pulizia, completamento e manutenzione degli edifici, le cessioni di energia elettrica ai soggetti rivenditori, le cessioni di rottami o materiali di recupero);
  • nei confronti di soggetti in regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

La somma algebrica delle operazioni sopra indicate e delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'anno determinano il volume d'affari annuale.

 

Quadro VJ

Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge, ossia un meccanismo nel quale l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 DPR 633/72. Si evidenzia che ai fini della detrazione le operazioni indicate nel presente quadro devono essere comprese nel quadro VF.

In sostanza, sono incluse le operazioni eseguite:

  • con soggetti esteri (acquisti di beni e servizi intracomunitari ovvero extra comunitari, acquisto di beni provenienti da San Marino o dalla città del Vaticano);
  • con soggetti italiani (ad esempio le prestazioni di pulizia, completamento e manutenzione degli edifici, acquisti di telefoni cellulari o prodotti elettronici, di rottami o materiali di recupero, di oro industriale e argento puro, acquisti di beni e servizi del settore energetico).

L'imposta totale del quadro VJ deve essere sommata algebricamente all'IVA calcolata del quadro VE al fine di determinare l'imposta finale a credito o debito.

Si ricorda che il reverse charge (l'inversione contabile), pertanto, è un peculiare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) – eccezionale e derogatorio rispetto al regime generale – per effetto del quale il debitore dell'imposta, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è il soggetto destinatario della prestazione (cessionario o committente), in luogo del cedente o prestatore. La norma generale prevede che l'assoggettamento ad IVA di una transazione commerciale sia ancorato al verificarsi di requisiti di carattere soggettivo (c.d. “presupposto soggettivo”), unitamente ai requisiti di carattere oggettivo e territoriale. La contestuale presenza dei suddetti requisiti permette di individuare le operazioni comprese nel campo di applicazione dell'imposta: deve trattarsi, in buona sostanza, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi effettuata nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, nel territorio dello Stato. Con l'art. 17 DPR 633/72, invece, è stato previsto un regime derogatorio della disciplina ordinaria, in applicazione del quale il debitore d'imposta viene invertito (reverse charge) e l'IVA è dovuta dall'acquirente del bene/committente del servizio.

 

Quadro VF

Il quadro VF della Dichiarazione annuale IVA è destinato all'indicazione delle operazioni passive e del totale dell'IVA ammessa in detrazione. Nello specifico, vanno indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle “variazioni” registrate nello stesso anno.

Devono essere inclusi nel quadro gli acquisti imponibili di beni e servizi effettuati nell'anno di riferimento distinti per aliquota, compresi quelli effettuati in regime di inversione contabile.

Inoltre, è necessario inserire gli acquisti:

  • non imponibili (ad esempio acquisti di beni custoditi nei depositi IVA, quelli effettuati dagli esportatori abituali ovvero dalle agenzie di viaggio);
  • esenti;
  • da soggetti forfettari ovvero minimi;
  • con diritto alla detrazione ridotto parzialmente o totalmente (ad esempio acquisti di telefoni cellulari o autovetture, acquisti non inerenti all'esercizio di impresa).

Il quadro VF si compone, come di consueto, delle seguenti 4 sezioni

  • sezione 1: va indicato l'ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni;
  • sezione 2: va indicato il totale di acquisti e delle importazioni, il totale dell'imposta, gli acquisti intracomunitari, le operazioni di acquisto da San Marino; 
  • sezione 3: si procede alla determinazione dell'IVA ammessa in detrazione; 
  • sezione 4: si individua l'importo dell'IVA ammessa in detrazione. 

 

Ciò premesso, si osserva che, laddove il contribuente abbia registrato, nell'anno d'imposta, operazioni assoggettate ad IVA con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione “non più presenti” nel quadro VF, questi deve computare gli imponibili relativi a tali operazioni nel rigo corrispondente all'aliquota più prossima a quella applicata, calcolando le imposte corrispondenti e deve poi includere la differenza d'imposta (positiva o negativa) nel rigo VF24 fra le variazioni.  

Quadro VH

Il quadro VH deve essere compilato unicamente quando si intende correggere i dati errati ovvero incompleti inviati tramite le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE) relative all'anno di riferimento della dichiarazione annuale. Il quadro deve essere compilato inserendo i dati riguardanti l'intero esercizio fiscale anche qualora non sia necessario modificare tutte le LIPE già inviate.  In particolare, è necessario compilare i righi: 

  • VH4, VH8, VH12 e VH16 in caso di liquidazione trimestrale;
  • VH1, VH2, VH3, VH5, VH6, VH7, VH9, VH10, VH11, VH13, VH14, VH15 in caso di liquidazione mensile;
  • VH17 in entrambi i casi (sempreché ovviamente sia stato versato un acconto). 

Resta fermo il pagamento della sanzione per la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata, da versare in misura ridotta in caso di regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso. La sanzione base su cui calcolare l'importo ravveduto è pari a € 500.

In caso di liquidazione IVA di gruppo, le società partecipanti alla procedura che intendono correggere le LIPE devono compilare il quadro VV e non il presente quadro.

Nell'ambito del modello IVA 2023, viene confermata la struttura del quadro VH e, pertanto, ne è prevista la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell'ipotesi in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comportino la compilazione del quadro “senza dati” (ad esempio, se il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.

 

Quadri VL e VX

Il quadro VL, liquidazione dell'imposta annuale, richiede l'indicazione degli importi a debito e a credito emergenti dai vari quadri compilati dal contribuente, al fine di determinare il conguaglio d'imposta relativo all'anno oggetto della dichiarazione. Esso contiene, quindi, i dati relativi all'imposta finale a debito o a credito.

Tale imposta è il risultato della somma algebrica:

  • dell'IVA annuale dovuta (quadro VE + quadro VJ) meno l'IVA annuale detratta (quadro VF);
  • dei versamenti effettuati durante l'anno compresivi anche dell'acconto;
  • dell'eventuale credito IVA derivante dalla dichiarazione precedente detratto nell'anno di riferimento del modello.

Il quadro VL è costituito da tre sezioni. In particolare: 

  • la sezione 1 deve essere compilata in ciascuno dei moduli di cui si compone la dichiarazione (come si verifica, ad esempio, nell'ipotesi di esercizio di più attività gestite con contabilità separata a seguito di opzione o per obbligo di legge); 
  • le sezioni 2 e 3, invece, sono riepilogative di tutte le attività esercitate dal contribuente, e devono essere compilate esclusivamente nel modulo n. 01 ovvero nel primo dei moduli relativi al soggetto incorporato, scisso, cedente, ecc., nelle particolari ipotesi di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui sono intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

 

Nel caso in cui risulti un credito, quest'ultimo può essere richiesto a rimborsoovvero riportato in compensazione verticale (IVA su IVA) nelle successive liquidazioni e/o orizzontale (con altri tributi) esponendo la scelta direttamente nel quadro VX.

In tale ultima ipotesi, qualora si voglia compensare nell'anno solare importi superiori a € 5.000, è necessario:

  • inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione da cui il credito medesimo scaturisce (l'utilizzo potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello);
  • compilare il frontespizio inserendo i dati relativi al soggetto che appone il visto di conformità (responsabile del CAF o professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro) o, in alternativa, i dati dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Per importi inferiori o uguali a € 5.000, le compensazioni orizzontali possono essere effettuate liberamente senza i requisiti sopra esposti.

Nel caso in cui dalla dichiarazione risulti un debito, quest'ultimo deve essere versato:

  • in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzato maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
  • in un'unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzato dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Le rate devono essere di importo uguale fra loro e l'ultima deve essere versata entro e non oltre il 16 novembre mentre il tasso di interesse dello 0,33% è fisso mensile quindi la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

 

Casi particolari

Operazioni straordinarie

Qualora, durante l'anno d'imposta, si sia verificata un'operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione o conferimento di ramo d'azienda):

  • se la trasformazione ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa, la società beneficiaria deve compilare un unico frontespizio ma due differenti moduli, uno per le proprie operazioni e un altro per le operazioni relative al dante causa effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria;
  • se la trasformazione non ha comportato l'estinzione del dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti compila la propria dichiarazione indicando le operazioni effettuate durante l'anno di riferimento del modello. Se, invece, l'operazione ha comportato anche la cessione del debito o del credito IVA, il soggetto dante causa presenta il modello inserendo solo le operazioni relative alle attività non trasferite mentre l'avente causa presenta la dichiarazione con due moduli differenti come avviene nei casi di estinzione di un soggetto.

Qualora, invece, l'operazione straordinaria si sia verificata nell'anno successivo a quello d'imposta (anno di presentazione del modello):

  • se la trasformazione ha comportato l'estinzione del soggetto dante causa, il beneficiario deve compilare, oltre alla propria dichiarazione, anche quella per conto del soggetto estinto indicando nel frontespizio i propri dati nel riquadro riservato al dichiarante e gli estremi del dante causa nella parte riservata al contribuente;
  • se la trasformazione non ha comportato l'estinzione del dante causa, ogni soggetto compila ed invia per proprio conto la dichiarazione includendo le operazioni per l'intero anno d'imposta.

 

Liquidazione IVA di gruppo

Il quadro VK è riservato esclusivamente agli enti o società controllanti e alle controllate, di cui all'art. 73 DPR 633/72, che hanno partecipato nell'anno d'imposta alla liquidazione dell'IVA di gruppo. 

La liquidazione IVA di gruppo è un particolare meccanismo di liquidazione dell'imposta dovuta nell'ambito dei gruppi societari. La procedura prevede che i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno (nonché i relativi adempimenti) siano effettuati dalla società controllante; quest'ultima, infatti, determina l'IVA dovuta ovvero il credito del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna dei crediti e dei debiti IVA emergenti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo. Alla procedura si accede su opzione, esercitabile in presenza delle condizioni richieste dalla legge. La relativa disciplina è dettata dall'art. 73 c. 3 DPR 633/72 e, per quanto concerne le disposizioni attuative, dal DM 13 dicembre 1979. Sulla disciplina è intervenuta la Legge di bilancio 2017 che, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, ha integralmente sostituito il citato c. 3 dell'art. 73, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di adeguare le regole attuative della disciplina in esame alle nuove disposizioni. A tale fine, è stato emanato il DM 13 febbraio 2017, tuttavia, il c.d. “regime dell'IVA di gruppo” si distingue ed è alternativo al c.d. gruppo IVA. Pertanto, i soggetti che partecipano ad un Gruppo IVA non possono optare per la liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 c. 3, considerato che i due istituti sono distinti e la relativa disciplina prevede diversi presupposti applicativi. Si rileva, quindi, che a partire dal 1° gennaio 2021 trovano piena efficacia le norme contenute nel Titolo V-bis del DPR 633/72 che regolano la costituzione ed il funzionamento del “Gruppo IVA”. Al fine di fare chiarezza in merito al nuovo istituto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E/2018, ha fornito delle importanti precisazioni. Le società controllate che hanno aderito alla liquidazione IVA di gruppo devono compilare anche il quadro VK in cui sono indicati il totale dei debiti e dei crediti trasferiti alla controllante nell'ambito della procedura consolidata.

La società controllante, invece, oltre a compilare il quadro VK, deve compilare anche il Prospetto IVA 26 PR. Il quadro contiene i dati aggregati relativi all'imposta annuale dovuta e detratta dal gruppo nonché l'eventuale imposta finale a credito o a debito.

In particolare, il prospetto è composto dai seguenti quadri:

  • VS: in cui riportare le partite IVA di tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo nonché l'eventuale eccedenza di credito (anche compensata) apportata alla procedura;
  • VV: da compilare qualora sia necessario integrare, modificare o correggere i dati precedentemente inviati con le LIPE di gruppo;
  • VW: in cui inserire l'imposta dovuta, a credito e il saldo finale di gruppo (equivalente al quadro VL per le società che non partecipano alla procedura);
  • VY: in cui si indica l'eventuale imposta a debito da versare o la destinazione finale del credito, se cioè lo stesso è riportato in detrazione, compensazione orizzontale ovvero se è richiesto a rimborso (equivalente al quadro VX per le società che non partecipano alla procedura).

 

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Qualora la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell'anno, è necessario compilare la dichiarazione nel modo seguente:

  • unico frontespizio con i dati della società;
  • un modulo per le operazioni attive e passive annotate precedentemente alla data della dichiarazione di fallimento o liquidazione;
  • un modulo per le operazioni attive e passive registrate successivamente alla data della dichiarazione di fallimento o liquidazione;
  • unico quadro VX.

Inoltre, se dal modulo relativo alle operazioni antecedenti alla procedura risulta:

  • un credito, lo stesso deve essere sommato algebricamente al saldo relativo all'altro modulo direttamente nel quadro VX;
  • un debito, lo stesso non deve essere riportato nel quadro VX.

 

Attività separate

Se il soggetto passivo tenuto a compilare la dichiarazione ha optato per la separazione delle attività ai fini IVA, il modello deve essere compilato nel seguente modo:

  • unico frontespizio con i dati della società;
  • un modulo per ogni attività (riportando nel quadro VA il relativo codice ATECO);
  • unico quadro VX.

 

Le fatture relative ai passaggi interni di beni e servizi fra le diverse attività, già comprese ad esempio nella sezione 1 del quadro VE, devono essere inserite anche nel rigo VE40 in quanto i relativi importi non possono concorrere alla determinazione del volume d'affari.

 

Invio e scadenza

La dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

L'invio del modello è effettuato telematicamente in uno dei seguenti modi: 

  • in via autonoma direttamente dal contribuente dichiarante sul sito dell'AE utilizzando le proprie credenziali;
  • tramite un intermediario abilitato (a titolo esemplificativo, si tratta degli stessi soggetti che possono apporre il visto di conformità) sia per le dichiarazioni direttamente predisposte da quest'ultimi sia per le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali l'intermediario ha assunto unicamente l'impegno alla trasmissione telematica. In tali casi, nel frontespizio del modello (sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA) deve essere riportato il codice fiscale dell'incaricato all'invio, la data dell'impegno (mai successiva a quella di invio della dichiarazione) nonché la sua firma;
  • tramite altre società appartenenti allo stesso gruppo: si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate secondo quanto disposto dalla vigente normativa (possesso di una percentuale superiore al 50% del capitale totale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente). Quindi, una società del gruppo può inviare i modelli relativi alle altre entità del medesimo gruppo assumendo l'impegno alla presentazione telematica. In tal caso, il frontespizio (sezione IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA) deve essere compilato inserendo il codice fiscale dell'incaricato e la data dell'impegno (mai successiva a quella di invio della dichiarazione)

Successivamente all'invio del modello, il sistema telematico dell'AE restituisce una ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione da cui si evince l'accoglimento o meno della stessa. La ricevuta in questione è visibile da ogni contribuente nell'apposita sezione del sito AE.

Nel caso in cui il modello sia inoltrato oltre il 30 aprile ma entro i 90 giorni successivi, la dichiarazione si considera tardiva e, in assenza di debito d'imposta, è soggetta a sanzione in misura fissa di € 250 ravvedibile spontaneamente dal contribuente. La dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, invece, omessa con la conseguenza che l'errore non può essere spontaneamente regolarizzato mediante l'istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, si applica una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250. Se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da € 250 a 1.000.

Il modello inviato e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto intermediario unitamente alla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione devono essere conservati dal contribuente fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.  

 

Dichiarazione correttiva o integrativa

Per correggere errori ovvero omissioni relativi ad un precedente invio, è possibile presentare una dichiarazione:

  • correttiva, se la successiva presentazione del nuovo modello avviene entro il termine di scadenza ordinario sopra indicato;

Ad esempio, primo invio il 10 marzo dell'anno n, secondo invio dall' 11 marzo al 30 aprile dell'anno n.

  • integrativa, se la successiva presentazione del nuovo modello avviene oltre il termine ordinario di scadenza sopra indicato e in ogni caso non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

Ad esempio, primo invio il 10 marzo dell'anno n, secondo invio dal 1° maggio dell'anno n al 31 dicembre dell'anno n+5.

 

Inoltre, resta applicabile una sanzione di € 250 se l'errore non ha inciso sulla liquidazione del tributo mentre, qualora risulti un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica una sanzione compresa tra il 90 e il 180 % dell'IVA non versata.

In entrambi i casi sarà necessario barrare l'apposita casella presente nel frontespizio del modello.

Modello dichiarazione IVA e istruzioni.

 

In caso di dichiarazione correttiva, è necessario barrare l'apposita casella presente nel frontespizio del modello. In caso di dichiarazione integrativa, invece, è necessario inserire il codice:

  • 1 qualora il contribuente voglia correggere spontaneamente un modello precedentemente inviato;
  • 2 nell'ipotesi di rettifica effettuata in seguito ad una comunicazione ricevuta da parte dell'AE.

A titolo esemplificativo, l'invio di una dichiarazione correttiva/integrativa può essere effettuato per:

  • inserire, modificare o correggere i dati di operazioni attive ovvero passive precedentemente omesse o errate;
  • apporre il visto di conformità sul modello;
  • ripartire il credito finale inserito nel quadro VX in maniera differente rispetto al modello originario, chiedendo il rimborso parziale o totale dell'imposta ovvero computando l'importo in compensazione.

 

Modello dichiarazione Iva 2024 ed istruzioni di compilazione: le novità di cogenti Come ogni anno l'Agenzia delle Entrate, sul proprio portale, pubblica il modello di dichiarazione Iva, il modello Iva Base e le relative istruzioni di compilazione di cui ai link seguenti:

  • MODELLO DICHIARAZIONE IVA 2024
  • ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE MODELLO IVA 2024

Il nuovo modello di dichiarazione IVA è stato attentamente aggiornato per integrare le nuove normative introdotte nel corso dell'anno. Pertanto, nel provvedimento sono specificati i dettagli relativi ai modelli aggiornati e ai rispettivi quadri:

  • Modello IVA/2024, che include:
    • Frontespizio con informativa sulla gestione dei dati personali;
    • Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.
  • Modello IVA BASE/2024, che comprende:
    • Frontespizio con informativa sulla gestione dei dati personali;
    • Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Analizziamo insieme le novità più rilevanti riguardanti la Dichiarazione annuale Iva 2024. Per cominciare, è stata introdotta una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale denominata Modello Iva BASE 2024. Questa opzione è stata pensata per agevolare i contribuenti che calcolano l'imposta secondo le regole generali della disciplina Iva, offrendo un'alternativa al Modello Iva/2024.

Tuttavia, le innovazioni non si fermano qui. Ecco un elenco delle principali novità introdotte nella Dichiarazione annuale Iva 2024:

  • Rimodulazione dei Righi VE e VF: i righi nei quadri VE e VF, dedicati all'attività agricola nella sezione I, sono stati ridefiniti. È stata introdotta una nuova percentuale di compensazione (rigo VE4 e VF5) pari al 7%, mentre il rigo relativo alle operazioni attive/passive con una percentuale di compensazione del 9,5% è stato eliminato;
  • Modifiche nella Sezione II del Quadro VL: nella sezione II del quadro VL, è stato aggiunto il campo 3 nel rigo VL8 per segnalare l'eccedenza a credito risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall'ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata;
  • Aggiornamenti nel Quadro VO delle Opzioni: è stato introdotto il rigo VO36 per i soggetti attivi nell'attività oleoturistica. Questo rigo include una casella per segnalare la revoca dell'opzione per il regime ordinario. La casella 1 deve essere barrata per coloro che hanno deciso di non aderire alla determinazione forfettaria dell'imposta, optando invece per la detrazione ordinaria dell'IVA. Questa scelta, vincolante per un triennio, rimane valida fino alla revoca. La casella 2 va barrata, invece, per comunicare la revoca dell'opzione.

Queste modifiche sono state implementate con l'obiettivo di rendere il processo di dichiarazione più chiaro e adattabile alle varie esigenze dei contribuenti. 

Nel contesto della Dichiarazione annuale Iva 2024, si sono verificati notevoli cambiamenti con la soppressione di quadri di rilevanza. In particolare, il quadro CS, precedentemente introdotto per semplificare gli adempimenti dichiarativi dei soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'art. 37 DL 21/2022, è stato completamente rimosso. Questa modifica impone ai soggetti coinvolti di gestire i loro obblighi dichiarativi attraverso altri canali.

Parallelamente, nel quadro VF, è stato eliminato il campo 9 nel rigo VF34, in precedenza utilizzato per dettagliare le operazioni esenti in base alla L. 178/2020. Questa sezione consentiva di equiparare, ai fini della detrazione, le operazioni esenti a quelle imponibili. L'assenza di tale campo richiede ora l'adozione di nuove procedure per la dichiarazione accurata di tali operazioni esenti.

La procedura di compilazione del quadro VQ e, di conseguenza, del quadro VL, rimane invariata e continua a rappresentare un tassello fondamentale nella comprensione del funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte ormai da alcuni anni attraverso il quadro VQ. In che modo queste modifiche influenzano il panorama fiscale? Quando si verificano versamenti dovuti, sospesi e non ancora scaduti alla data di presentazione della dichiarazione, il credito Iva che ne deriva assume la forma di un credito “potenziale”, senza la possibilità di essere utilizzato né in compensazione verticale, né in compensazione orizzontale.

Concretamente, nel calcolo del credito Iva, assume particolare rilevanza concentrarsi esclusivamente sui versamenti effettuati. L'ammontare dei debiti effettivamente regolati entro la data di presentazione della dichiarazione trova collocazione nel rigo VL30 campo 3 e, di conseguenza, nel rigo VL33, generando il credito “effettivo”. In contrasto, la quota dei debiti sospesi e non ancora saldati alla medesima data sono indicati al rigo VL41 campo 2, determinando il credito “potenziale”.

Il credito Iva risultante dalla dichiarazione rappresenta, in sintesi, il credito Iva spettante effettivamente, ma con una riduzione pari all'importo dell'Iva non ancora versata. Tale disposizione suscita perplessità tra gli operatori del settore, i quali ritengono che questa previsione non sia completamente in sintonia con la natura stessa del tributo.

Altro aspetto importante è che nel modello di dichiarazione Iva si è tenuto conto della soglia di 2 milioni di euro di compensazione “orizzontale” (o del rimborso in procedura semplificata) portata a regime dall'art. 1 c. 72 L. 234/2021.

 

Riepilogo versamento saldo Iva

Riepilogando, il soggetto Iva può:

  • Versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;
  • Versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 DPR 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. AE 20 giugno 2017 n. 73/E). Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/97, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37 c. 11 bis DL 223/2006). Il dichiarante deve conservare, per il periodo stabilito per l'accertamento previsto dall'art. 57 DPR 633/72: In caso di presentazione telematica diretta:

  • L'originale della dichiarazione sottoscritta;
  • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in via telematica.

In caso di presentazione telematica tramite intermediario abilitato o società del gruppo:

  • L'impegno a trasmettere la dichiarazione, rilasciato dall'intermediario abilitato o dalla società del gruppo incaricati della trasmissione. Tale documento è rilasciato in forma libera, ma deve comunque essere datato e sottoscritto; la data deve essere riportata nella dichiarazione, nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”;
  • La lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione della dichiarazione, sostitutiva, ove ricorra l'ipotesi, della lettera di impegno alla trasmissione (Circ. AE 25 gennaio 2002 n. 6/E, par. 4.3);
  • L'originale della dichiarazione sottoscritto (Risp. AE n. 518/2019);
  • La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall'Agenzia dell'entrate in via telematica.

L'art. 57, come modificato dall'art. 1 c.130 L. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di Iva devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.  


Modello IVA base

I soggetti passivi che nel corso dell'anno non hanno effettuato operazioni con l'estero e non hanno partecipato ad operazioni straordinarie possono utilizzare un modello semplificato in alternativa a quello ordinario (c.d. Modello IVA BASE) purché non partecipino alla liquidazione IVA di gruppo e non abbiano acquisito lo status di esportatore abituale.

Le modalità e i termini di invio sono gli stessi del modello ordinario.