Istanza per la nomina di un consulente tecnico d'ufficioInquadramentoGli artt. da 61 a 68 c.p.c. descrivono le figure degli «ausiliari del giudice», ossia, secondo l'art. 68, coloro che, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, quali privati esperti in una determinata arte o professione, o comunque idonei al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, sono temporaneamente incaricati di una pubblica funzione, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale, e prestano la loro attività in occasione di un processo, in modo da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità. Nell'accertamento dei fatti di causa, sorge sovente l'esigenza di utilizzare strumenti conoscitivi di natura tecnico-scientifica che esulano dal bagaglio di conoscenze del giudice, ... Contenuto riservato agli abbonati. |