Istanza di conciliazione giudiziale “in udienza”InquadramentoLa conciliazione rientra tra gli istituti deflativi del contenzioso. La materia è regolata dagli artt. 48,48 bis e 48 ter del d. lgs. n. 546/92, ed è stata profondamente innovata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1, lett. s) e t) del d.lgs. n. 156/2015, che ha sostituito l'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 e introdotto gli artt. 48-bis e 48-ter. L'art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992 prevede che la conciliazione in udienza può essere chiesta da ciascuna delle parti presentando un'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per il deposito delle memorie illustrative, cioè entro dieci giorni liberi prima della data di trattazione. La Corte di giustizia tributaria dichiara c... Contenuto riservato agli abbonati. |