Impresa familiare: aspetti giuridici e fiscali dopo la legge sulle unioni civili
25 Giugno 2019
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Federico Gavioli
Il reddito spettante ad un convivente di fatto che presta la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, in applicazione del principio di trasparenza (art. 5 DPR 917/86).
Riviste
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Sommario
Inquadramento
L'impresa familiare è definita nel nostro ordinamento come quel tipo di impresa in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore titolare. Al fine di avere un quadro più appropriato sul tipo di parentela, che può partecipare all'impresa familiare, si considerano parenti del titolare:
i discendenti entro il terzo grado (figlio, nipote, pronipote), gli ascendenti (padre, nonno, bisavolo), i collaterali (fratello o sorella, nipote, zio);
affinientro il secondo grado i parenti del coniuge in linea retta discendente (figlio e nipote), in linea retta ascendente (genitore e nonno), in linea collaterale (fratello e sorella). Sono inoltre affini in linea retta discendente entro il secondo grado, nuore e generi;
affinientro il secondo grado i coniugi dei seguenti parenti dell'imprenditore: del figlio (genero e nuore), del genitore (quando non sia anche genitore dell'imprenditore), del fratello (cognata).
Grado di parentela rispetto all'imprenditore che può partecipare all'impresa familiare
Coniuge
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