Clausole di continuazione della società in caso di morte di un socioInquadramentoNel contesto della disciplina relativa alla morte del socio nelle società di persone, è necessario distinguere tra: Ø i soci con responsabilità illimitata, per i quali la disciplina è prevista dall'art. 2284 c.c., applicabile in virtù dei richiami effettuati, rispettivamente, dagli artt. 2293e 2315 c.c. anche alle partecipazioni in società in nome collettivo; e Ø i soci a responsabilità limitata (soci accomandanti nelle società in accomandita semplice) per i quali la disciplina è prevista all'art. 2322 c.c. In entrambi i casi è evidente il favor legis per la continuità dell'impresa. Mentre ai sensi dell'art. 2322 c.c. la quota dei soci accomandanti è liberamente trasmissibile per causa di morte, l'art. 2284 c.c. prevede che i soci superstiti debbano liquidare la q... Contenuto riservato agli abbonati. |