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OIC 31: Fondi per rischi e oneri

22 Maggio 2025 |

Il principio contabile nazionale OIC 31 definisce i criteri per la classificazione, rilevazione iniziale e valutazione periodica dei fondi rischi, dei fondi oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le relative informazioni da presentare nella nota integrativa. Questo contributo approfondisce in particolare le prime due fattispecie, ovvero i fondi rischi e i fondi oneri, allo scopo di evidenziare gli elementi distintivi rispetto alle altre passività, con riguardo alla rappresentazione in bilancio, all'iscrizione iniziale e alla valutazione periodica.

Inquadramento

L’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri” è il principio contabile redatto dall’Organismo Italiano di Contabilità che disciplina le modalità di rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi destinati a coprire passività di natura determinata, certa o probabile, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. Il principio integra le disposizioni dell’art. 2424-bis c. 3 c.c., distinguendo tra fondi per rischi (passività potenziali connesse a situazioni esistenti ma incerte) e fondi per oneri (obbligazioni certe con manifestazione futura). L’OIC 31 stabilisce i requisiti per l’accantonamento, le modalità di utilizzo e le informazioni da fornire in nota integrativa, coordinandosi con altri principi contabili e con la normativa civilistica e fiscale di riferimento. La corretta applicazione del principio è fondamentale per garantire il rispetto del principio di prudenza e per una gestione consapevole dei rischi aziendali, assicurando che il bilancio rifletta in modo veritiero e completo le potenziali passività e gli impegni futuri.

l presente documento intende fornire un'analisi dettagliata relativa alla normativa riguardante gli accantonamenti per rischi e one...

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