Sostituto d'imposta07 Gennaio 2026
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Inquadramento L'art. 64 DPR 600/73 definisce sostituto d'imposta il soggetto che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri per tutte le situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto. In deroga alla regola generale per cui soggetto passivo dell'imposta è la persona alla quale si riferisce il presupposto tributario, nel caso del sostituto di imposta, per espressa e tassativa previsione normativa, si individua un soggetto diverso, da quello al quale si riferisce il presupposto di fatto, quale debitore della finanza. Il primo dei due soggetti è individuato come sostituto, il secondo come sostituito. Caratteristica fondamentale del primo soggetto è che egli non deve sopportare il carico fiscale perché la legge gli impone l'obbligo di rivalsa nei confronti del sostituito. Poiché il sostituto è di regola un debitore del sostituito, ciò gli consente di rivalersi su quest'ultimo operando una ritenuta alla fonte tramite la decurtazione della somma a lui dovuta. Per effetto della sostituzione, di fatto, viene individuato un debitore al posto di un altro e, il primo (sostituto), è debitore esclusivo. "Lo scopo pratico della sostituzi... Contenuto riservato agli abbonati. |