Dottrina / Schede d'autore

Assemblee speciali

02 Febbraio 2017 |
Rocco Antonini
Nel caso in cui la società abbia emesso azioni speciali, cioè fornite di diritti diversi da quelli previsti dalla disciplina legale e che costituiscono una categoria ai sensi dell'art. 2348 c.c., è necessario che le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudichino i diritti di una categoria siano approvate anche dall'assemblea speciale della categoria medesima. L'istituzione dell'organo in parola, al quale si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria, risponde all'esigenza di proteggere gli interessi degli azionisti di categoria, garantendo al contempo la libertà di movimento della maggioranza.
Sommario
Inquadramento

Le assemblee speciali sono regolate dalle norme di cui all'art. 2376 c.c. Nel caso in cui la società abbia emesso azioni speciali, cioè fornite di diritti diversi da quelli previsti dalla disciplina legale e che costituiscono una categoria ai sensi dell'art. 2348 c.c., è necessario che le deliberazioni dell'assemblea generale che pregiudichino i diritti di una categoria siano approvate anche dall'assemblea speciale della categoria medesima.

L'istituzione dell'organo in parola, al quale si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria, risponde ad una doppia esigenza:

  • da una parte, quella di proteggere gli interessi degli azionisti di categoria e
  • dall'altra, quella di permettere alla maggioranza di assumere decisioni senza la necessità di rispettare le volontà dei singoli azionisti di categoria e quindi garantendole libertà di movimento.

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