Lavoro forzato: Regolamento, obblighi di due diligence e linee guida27 Agosto 2026
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Finalità e ambito di applicazione del Regolamento UE sul lavoro forzato Il Reg. UE 3015/2024 introduce un divieto vincolante, per gli operatori economici, di esportare, immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione europea prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Le disposizioni regolamentari si applicano a qualsiasi prodotto che sia stato ottenuto in tutto o in parte con lavoro forzato in una qualunque fase della catena di approvvigionamento. Ai fini dell’applicazione del Regolamento, è irrilevante la percentuale di prodotto realizzata mediante lavoro forzato, essendo sufficiente che quest’ultimo abbia interessato, anche solo parzialmente, una qualsiasi fase del processo produttivo. Anche le vendite effettuate mediante piattaforme di commercio elettronico rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, se l’offerta commerciale è destinata ai consumatori dell’Unione europea. Restano esclusi dall’ambito di applicazione le prestazioni di servizi, anche qualora siano funzionali all’immissione sul mercato di un prodotto del lavoro forzato, quali, ad esempio, trasporto, deposito, magazzinaggio o attività logistiche. Parimenti, sono esclusi il lavoro domestico e i pr... Contenuto riservato agli abbonati. |