Dottrina / Riviste

Occultamento o distruzione delle scritture contabili e rapporti con altri reati

31 Luglio 2026 |

L’approfondimento è rivolto alla disciplina penale dell’«occultamento o distruzione di documenti contabili», con particolare attenzione alla norma di riferimento (in primis l’art. 10 D.Lgs. 74/2000), alla collocazione sistematica nell’ambito dei reati tributari, nonché ai rapporti con le figure di bancarotta documentale e con altre fattispecie penali e, infine, alla struttura oggettiva e soggettiva del reato, ai soggetti attivi, alle pene e ai profili sanzionatori.

L’occultamento o distruzione di documenti contabili, nel sistema penale-tributario, è disciplinato dall’art. 10 D.Lgs. 74/2000, come modificato dal DL 124/2019, conv. in L. 157/2019. La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.

La norma incriminatrice utilizza il termine “chiunque”, sicché in astratto il reato è comune.
In concreto, tuttavia, la condotta è normalmente posta in essere da imprenditori individuali, da amministratori di società ma anche da direttori generali, direttori amministrativi o altre figure che, di fatto, gestiscono la contabilità o ne hanno la disponibilità.

La fattispecie è inquadrata come reato tributario autonomo, non subordinato alla effettiva consumazione di altri reati dichiarativi, e con funzione di tutela anticipata dell’interesse dell’Erario alla conoscibilità del reddito e del volume d...

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