Dottrina / Riviste

Concordato semplificato, PRO, segnalazioni e crisi dei gruppi: le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate

20 Luglio 2026 |

La seconda parte esamina del contributo gli ulteriori istituti interessati dai chiarimenti dell’AE, evidenziandone i principali effetti fiscali e operativi. L’analisi riguarda, anzitutto, il concordato semplificato, per il quale l’Amministrazione adotta un’interpretazione restrittiva tanto in materia di sopravvenienze attive quanto con riferimento alle note di variazione IVA. Sono poi approfondite le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati per l’emersione tempestiva della crisi e le novità relative al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, compresa l’estensione della transazione fiscale e contributiva e il momento di esercizio del diritto alla variazione IVA. Il contributo si conclude con la disciplina delle procedure e delle proposte di transazione fiscale riguardanti i gruppi di imprese, soffermandosi sulla trattazione unitaria, sulla competenza degli uffici e sulla fattibilità dei piani di gruppo.

Concordato Semplificato

Il concordato semplificato viene inquadrato come una procedura di natura puramente liquidatoria.

L’Agenzia delle Entrate ne espone la disciplina chiarendo in modo molto restrittivo il trattamento fiscale dei debiti tributari; in particolare, escludendo l’applicazione dell’art. 88 c.4-ter TUIR, il quale prevede l’esenzione dalle imposte per le sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia ai crediti.

Atteso che la norma fiscale cita espressamente il “concordato preventivo” e non menziona il “concordato semplificato”, il Fisco adotta un’interpretazione letterale restrittiva; di conseguenza, i debiti falcidiati generano una sopravvenienza attiva interamente tassabile in capo all’impresa debitrice.

In particolare, il fatto che il legislatore nella relazione illustrativa al DL 118/2021 abbia qualificato il concordato semplificato come “nuova tipologia di concordato preventivo” non può ritenersi sufficiente per applicare “in via estensiva'” a tale procedura la disciplina fiscale che l’art. 88 c. 4-ter TUIR prevede specificatamente per il concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (ovvero per le corrispondenti procedura estere).

A ciò va aggiunto che solo ...

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