Risoluzione della locazione: imposta di registro fissa o proporzionale?08 Luglio 2026
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Mutuo dissenso: disciplina generale La risoluzione del contratto può derivare da cause diverse, quali l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta, l’eccessiva onerosità, una clausola risolutiva espressa o, più semplicemente, una nuova volontà delle parti. In quest’ultimo caso si parla, in termini generali, di mutuo dissenso, disciplinato dall’art. 1372 c.c. Tale norma stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. La norma riconosce quindi rilievo all’accordo successivo con cui le parti decidono di porre fine a un rapporto contrattuale già sorto. Il mutuo dissenso non è una semplice rinuncia agli effetti del contratto. È un nuovo negozio, collegato a quello precedente, diretto a eliminarne gli effetti o a regolare le conseguenze dello scioglimento. Sul piano civilistico, il negozio risolutorio ha funzione estintiva. Nei contratti che hanno già prodotto effetti reali o obbligatori, può assumere anche funzione ripristinatoria, perché mira a ricondurre le parti alla situazione anteriore, nei limiti consentiti dal rapporto originario e dall’assetto concretamente voluto. Questa natura auto... Contenuto riservato agli abbonati. |