Dottrina / Riviste

Accertamenti bancari ridimensionati dopo l’intervento della CEDU?

26 Giugno 2026 |

La decisione della CEDU Ferrieri e Bonasissa c. Italia è stata “accolta” dalla giurisprudenza di Cassazione che ha poi rafforzato, con diverse recenti pronunce, il principio secondo cui se l’accertamento bancario è stato svolto senza preventiva autorizzazione, i documenti acquisiti saranno inutilizzabili in quanto l’accertamento risulta invalido.

Sommario

Potere di accertamento dei dati bancari da parte dell’Ufficio: cosa prevede la norma?

È previsto che gli Uffici, per l’adempimento dei loro compiti possono richiedere – previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie – dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria (art. 32 c. 1 n. 7 DPR 600/73). Alle...

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