Dottrina / Riviste

Le aliquote IVA nel nuovo Testo Unico

19 Giugno 2026 |

Dal 1° gennaio 2027 sarà operativo il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto”. In tema di aliquote IVA è importante approfondire sin da ora la corrispondenza tra nuove e vecchie norme, anche perché non tutte le disposizioni sono citate nell’attuale art. 16 DPR 633/72 (ma collegate ad altre leggi).

Il D.Lgs. 10/2026 contiene il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto” che sarà operativo dal prossimo 1° gennaio 2027. Da tale data, le norme del DPR 633/72 e del DL 331/93 saranno abrogate e troveranno una nuova collocazione nel TU IVA.

Con specifico riferimento alle aliquote IVA, il riferimento attuale è nell’art. 16 DPR 633/72 e in altre Leggi c.d. fuori sacco, riferite a specifici settori.

È inoltre presente la Tabella A allegata al DPR.

Dal 2027 si dovrà far riferimento al nuovo art. 34 TU nonché ai successivi artt. 35 e 36 TU, costituenti il Capo I del Titolo VIII nominato “Aliquote dell’imposta”.

Conviene comprendere fin da ora la corrispondenza tra le nuove e le vecchie norme.

Nuovo art. 34 TU IVA

Come detto, il nuovo art. 34 TU sarà la norma di riferimento per le aliquote IVA previste dalla normativa in vigore.

I commi 1, 2 e 3 dell’art. 34 TU riproducono il contenuto dei primi tre commi dell’art. 16 DPR 633/72 prevedendo che:

  • l’aliquota ordinaria è fissata nella misura del 22%;
  • l’aliquota è ridotta 4, al 5 e al 10%

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