Dottrina / Riviste

Liquidazione IVA in caso di omessa dichiarazione: i meccanismi del nuovo art. 54-bis1

23 Aprile 2026 |

Qualora il contribuente non presenti la dichiarazione IVA (oppure la presenti incompleta), il fisco potrà procedere alla liquidazione automatica dell’imposta, partendo da dati certi, quali le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici trasmessi e gli elementi ricavabili dalla LIPE. Ma attenzione, viene garantito il diritto di difesa del contribuente nei 60 giorni successivi. Il punto sulla disciplina contenuta nell’art. 54-bis1 Decreto IVA.

Sommario

Liquidazione automatica IVA: in quali casi interviene?

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1 c. 111 L. 199/2025) è stato introdotto il neo art. 54-bis.1 all’interno del DPR 633/72 che prevede la liquidazione IVA automatica in caso di omessa o incompleta dichiarazione.

Tale misura è stata introdotta al fine di contrastare l’inadempimento IVA connesso agli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento dell’imposta.

Infatti, senza pregiudizio per l’azione accertatrice, avverandosi anche di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla liquidazione dell’IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. L’azione del fisco potrà essere notificata entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

L’aspetto importante e centrale è quello proprio dell’esercizio dell’azione da parte del fisco. Infatti la liquidazione potrà aver luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Non si terrà invece conto del credito risultante dalla dichiarazione pres...

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