Dottrina / Riviste

Giudicato penale assolutorio e processo tributario: la Consulta salva l’art. 21-bis con due eccezioni operative

14 Aprile 2026 |

Con la sentenza n. 50/2026, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, che attribuisce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione. La norma sopravvive attraverso un’interpretazione adeguatrice che fissa due eccezioni operative decisive per la difesa tributaria.

Sommario

Rottura del doppio binario: disciplina dell’art. 21-bis

Con il D.Lgs. 87/2024, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha introdotto nell’impianto del D.Lgs. 74/2000 una disposizione di portata sistematica rilevante. L’art. 21-bis stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con le formule «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso», ha efficacia di giudicato nel processo tributario in ogni stato e grado, quanto ai medesimi fatti materiali oggetto di valutazione.

La norma segna una discontinuità netta rispetto al regime del «doppio binario pieno» instaurato dall’art. 20 D.Lgs. 74/2000, che dal 2000 aveva sancito la reciproca autonomia tra processo penale e processo tributario, escludendo ogni rapporto di pregiudizialità. Prima ancora, il sistema era passato attraverso la pregiudizialità tributaria della L. 4/1929 — dichiarata incostituzionale dalla C.Cost. 12 maggio 1982 n. 88 — e la disciplina del DL 429/82, che aveva stabilito la prevalenza del giudicato penale (sia di condanna che di assoluzione) sul processo tributario, fino all’abrogazione operata dallo stesso D.Lgs. 74/...

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