Giudicato penale assolutorio e processo tributario: la Consulta salva l’art. 21-bis con due eccezioni operative14 Aprile 2026
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Rottura del doppio binario: disciplina dell’art. 21-bis Con il D.Lgs. 87/2024, attuativo della legge delega fiscale (L. 111/2023), il legislatore ha introdotto nell’impianto del D.Lgs. 74/2000 una disposizione di portata sistematica rilevante. L’art. 21-bis stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con le formule «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso», ha efficacia di giudicato nel processo tributario in ogni stato e grado, quanto ai medesimi fatti materiali oggetto di valutazione. La norma segna una discontinuità netta rispetto al regime del «doppio binario pieno» instaurato dall’art. 20 D.Lgs. 74/2000, che dal 2000 aveva sancito la reciproca autonomia tra processo penale e processo tributario, escludendo ogni rapporto di pregiudizialità. Prima ancora, il sistema era passato attraverso la pregiudizialità tributaria della L. 4/1929 — dichiarata incostituzionale dalla C.Cost. 12 maggio 1982 n. 88 — e la disciplina del DL 429/82, che aveva stabilito la prevalenza del giudicato penale (sia di condanna che di assoluzione) sul processo tributario, fino all’abrogazione operata dallo stesso D.Lgs. 74/... Contenuto riservato agli abbonati. |