Dottrina / Riviste

Regime forfettario: la prassi cambia rotta

08 Aprile 2026 |

Il presente contributo intende offrire un’analisi organica e aggiornata della disciplina, soffermandosi sull’inquadramento generale, sulle cause di esclusione, sulle regole di uscita e decadenza dal regime forfettario e sulle recentissime precisazioni dell’Amministrazione finanziaria con specifico focus sul caso dei compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti.

Aspetti introduttivi

Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1 cc. 54‑89 L. 190/2014, resta nel 2026 l’asse portante per le partite IVA individuali, con meccanismo semplificato di determinazione del reddito e imposta sostitutiva al 15% (5% per i primi anni al ricorrere dei presupposti).

L’applicazione del regime è consentita ai soggetti che, nell’anno precedente, rispettano le seguenti condizioni principali (art. 1 c. 54 L. 190/2014, come modificato):

  • ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a euro 85.000;
  • spese complessivamente non superiori a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori.

Il regime prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni in presenza dei requisiti di “nuova attività”).

Attenzione, per il periodo d’imposta 2025 e 2026, il limite dei redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui all’art. 1 c. 57 lett. d-ter), è stato elevato a 35.000 euro (la soglia ordinaria è di 30.000 euro).

La Legge di Bilancio 2023 ha consolidato la soglia generale a 85.000 euro e introdotto la fuoriuscita immediata se n...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona