I poteri istruttori del giudice tributario e la consulenza tecnica17 Marzo 2026
|
I poteri istruttori del giudice tributario L’art. 7 d.lgs. 546/92 (ora art. 52 d.lgs. n. 175/2024), disciplina i poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; i commi 1, 2, 4 e 5 bis, contengono la disciplina dei c.d. poteri istruttori che i giudici possono esercitare nell’ambito del giudizio. In particolare, il comma 1, attribuisce la facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti agli uffici tributari e agli enti locali, conferite ex lege, “ai fini istruttori” e nei “limiti dei fatti dedotti dalle parti”. Queste due precisazioni, che devono intendersi valide per tutti i poteri istruttori indicati dall’art. 7, cit., pongono un preciso limite ai poteri istruttori dato che ne consentono l’esercizio entro i confini del thema dispuntandum (e probandum) fissato dalle parti in sede di costituzione in giudizio. Questo aspetto non è di poco momento, perché chiarisce il ruolo terzo ed esterno del giudice (in sede istruttoria) rispetto alle parti in causa (e al riparto nell’onere della prova su queste gravante); detto diversamente, il giudice non può sostituirsi alle parti fornendo, al loro posto, mediante l’esercizio dei poteri istruttori, ... Contenuto riservato agli abbonati. |