Dottrina / Riviste

I poteri istruttori del giudice tributario e la consulenza tecnica

17 Marzo 2026 |

L’art. 7 D.Lgs. 546/92 disciplina i poteri istruttori dei giudici tributari e, tra questi, al ricorrere di determinate condizioni, quello di disporre una consulenza tecnica. Si tratta di un tema che si presta a delicate questioni interpretative, sia per alcune locuzioni presenti nel dato normativo (e del significato da attribuire), sia per la necessità di coordinamento con altri istituti propri della dinamica processuale. In particolare: l’onere della prova a carico delle parti e la vincolatività per il giudice del contenuto della consulenza tecnica e le relative conseguenze.

Sommario

I poteri istruttori del giudice tributario​

L’art. 7 d.lgs. 546/92 (ora art. 52 d.lgs. n. 175/2024), disciplina i poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; i commi 1, 2, 4 e 5 bis, contengono la disciplina dei c.d. poteri istruttori che i giudici possono esercitare nell’ambito del giudizio.

In particolare, il comma 1, attribuisce la facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti agli uffici tributari e agli enti locali, conferite ex lege, “ai fini istruttori” e nei “limiti dei fatti dedotti dalle parti”.

Queste due precisazioni, che devono intendersi valide per tutti i poteri istruttori indicati dall’art. 7, cit., pongono un preciso limite ai poteri istruttori dato che ne consentono l’esercizio entro i confini del thema dispuntandum (e probandum) fissato dalle parti in sede di costituzione in giudizio.

Questo aspetto non è di poco momento, perché chiarisce il ruolo terzo ed esterno del giudice (in sede istruttoria) rispetto alle parti in causa (e al riparto nell’onere della prova su queste gravante); detto diversamente, il giudice non può sostituirsi alle parti fornendo, al loro posto, mediante l’esercizio dei poteri istruttori, ...

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