Regime del margine in combinazione con il regime delle agenzie di vendita all’asta12 Marzo 2026
|
La finalità del regime IVA speciale del margine: eliminare l’effetto distorsivo della neutralità La neutralità dell’IVA è incompatibile con la duplicazione di prelievo che si verifica, a svantaggio del soggetto passivo che ha applicato l’IVA sulle operazioni attive, con il disconoscimento allo stesso soggetto della detrazione dell’imposta che ha gravato sugli acquisti. Per disinnescare questo potenziale effetto distorsivo, il regime del margine prevede la non applicazione dell’imposta alla rivendita di beni che hanno già scontato definitivamente l’imposta al momento dell’acquisto (artt. 36 e ss. DL 41/95). L’intento è di eliminare il rischio che il bene usato (cioè, già utilizzato nella sfera economica del soggetto passivo) possa essere tassato per la seconda volta quando, al momento di essere reintrodotto nel circuito economico, produce un nuovo valore aggiunto. L’IVA si applica all’utile lordo realizzato dal rivenditore, pari alla differenza (cd. “margine” positivo) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie (art. 36, cit.). Il margine viene determinato dall’esecuzione di due operazioni che “fanno perno” sul rivendit... Contenuto riservato agli abbonati. |