La divisione di partecipazioni sociali: imposta di registro proporzionale o fissa?26 Febbraio 2026
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Inquadramento generale Nel sistema dell'imposta di registro, gli atti di natura dichiarativa sono soggetti, in via generale, all'imposta proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 3 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86 (TUR). Si tratta di atti che non realizzano un trasferimento tra soggetti diversi, ma si limitano ad accertare, specificare o rendere attuali situazioni giuridiche preesistenti. Diversamente, gli atti aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, in base all'art. 11 della medesima Tariffa, che disciplina la “negoziazione di quote di partecipazione in società”. Il problema interpretativo emerge con riferimento alla divisione avente ad oggetto esclusivamente partecipazioni sociali (azioni o quote di s.r.l.). In tali ipotesi, occorre stabilire quale disciplina prevalga:
La questione non è meramente teorica, ma presenta rilevanti ricadute operative, anche in presenza di conguagli o masse plurime. Tesi della tassazio... Contenuto riservato agli abbonati. |