Dottrina / Riviste

La divisione di partecipazioni sociali: imposta di registro proporzionale o fissa?

26 Febbraio 2026 |

La divisione avente ad oggetto partecipazioni sociali pone una questione fiscale di particolare rilievo: se debba essere assoggettata all'imposta proporzionale dell'1%, quale atto dichiarativo, oppure all'imposta di registro in misura fissa, in quanto negoziazione di partecipazioni. Il contrasto è ancora aperto, anche alla luce degli orientamenti della Cassazione.

Inquadramento generale

Nel sistema dell'imposta di registro, gli atti di natura dichiarativa sono soggetti, in via generale, all'imposta proporzionale dell'1% ai sensi dell'art. 3 Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86 (TUR).

Si tratta di atti che non realizzano un trasferimento tra soggetti diversi, ma si limitano ad accertare, specificare o rendere attuali situazioni giuridiche preesistenti.

Diversamente, gli atti aventi ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, in base all'art. 11 della medesima Tariffa, che disciplina la “negoziazione di quote di partecipazione in società”.

Il problema interpretativo emerge con riferimento alla divisione avente ad oggetto esclusivamente partecipazioni sociali (azioni o quote di s.r.l.).

In tali ipotesi, occorre stabilire quale disciplina prevalga:

  • la natura dichiarativa dell'atto (con applicazione dell'imposta proporzionale dell'1%);
  • oppure la disciplina speciale relativa alla negoziazione di partecipazioni (imposta fissa).

La questione non è meramente teorica, ma presenta rilevanti ricadute operative, anche in presenza di conguagli o masse plurime.

Tesi della tassazio...

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