Dottrina / Riviste

Emendamenti dei principi contabili nazionali – OIC 13: Rimanenze

03 Marzo 2026 |

Gli emendamenti OIC 13 (par. 19A-B), applicabili dal 1° gennaio 2026, disciplinano la contabilizzazione degli acquisti con diritto/obbligo di rivendita basandosi sul criterio della ragionevole certezza di non esercizio dell'opzione: se presente, si procede ad iscrizione ordinaria del bene tra le rimanenze; in caso contrario, l'operazione non prevede un sostanziale trasferimento di rischi e benefici in capo all'acquirente, con rilevazione di un credito e proventi/risconto attivo secondo il confronto tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita, evitando duplicazioni contabili tra acquirente e venditore.

Sommario

Perimetro dell'intervento normativo

In data 8 dicembre 2025, in seguito a richieste di chiarimenti pervenute dagli stakeholders, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha reso definitiva una serie di emendamenti ai principi contabili nazionali, applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 o data successiva. Si prevede tuttavia la possibilità di applicare anticipatamente gli stessi emendamenti ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2025.

L'intervento normativo impone delle modifiche puntuali, ma rilevanti, su cinque diversi standard, tra cui in particolare, l'OIC 13 sulle Rimanenze, alla luce del quale si articola la seguente analisi. Insieme con l'OIC 13 sono stati oggetto di aggiornamento anche gli OIC 16, 24, 25 e 31, all'esito di un più ampio processo di consolidamento di un sistema contabile nazionale in grado di offrire soluzioni univoche per casi operativi che, nel tempo, hanno dato luogo a interpretazioni non uniformi tra gli operatori.

Emendamenti all'OIC 13 – Rimanenze

A livello formale, l'emendamento interessa i paragrafi 19A e 19B dell'OIC 13, con rin

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