Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Detrazione IVA delle fatture d’acquisto “a cavallo d’anno”

20 Febbraio 2026 |

L'Amministrazione finanziaria, a seguito delle modifiche operate dall'art. 2 DL 50/2017, esclude la retro-imputazione della detrazione dell'IVA all'anno nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile nel caso in cui la fattura sia pervenuta nell'anno successivo, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il Tribunale UE (causa T-689/24), invece, ha espresso un diverso principio: il possesso della fattura determina solo il momento in cui il diritto di detrazione può essere esercitato, tenuto conto che lo stesso sorge con l'esigibilità dell'imposta.

Il caso

L'esercizio della detrazione presuppone l'esistenza di una duplice condizione, di cui una sostanziale e l'altra formale. La condizione sostanziale è rappresentata dall'esigibilità dell'imposta, mentre la condizione formale implica il possesso della fattura d'acquisto.

Per le fatture “a cavallo d'anno” si pone la questione se la detrazione possa essere esercitata con riferimento all'anno X, in cui l'imposta è divenuta esigibile, se la fattura è stata ricevuta nell'anno X+1, in tempo utile per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno X.

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