Dottrina / Riviste

La deroga alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante nei bilanci OIC dopo la Manovra 2026

27 Gennaio 2026 |

La Legge di Bilancio (art. 1 cc. 65-67) con decorrenza a far data dal 1° gennaio 2026 introduce una deroga temporanea ai criteri ordinari di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante (non immobilizzati). Per gli esercizi 2025 e 2026, le imprese possono mantenere i titoli al valore di iscrizione del bilancio precedente neutralizzando le fluttuazioni negative del mercato, a condizione di vincolare una quota di utili a riserva. Impatti contabili e fiscali.

Base normativa: dalla disciplina civilistica ai vari provvedimenti di deroga

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce con riferimento agli esercizi 2025 e 2026 la facoltà, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali OIC, di derogare al criterio di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. offrendo agli operatori un orizzonte più certo e programmabile (art. 1 cc. 65-67 L. 199/2025).

La norma consente il mantenimento del valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, a condizione che le perdite non abbiano carattere durevole; l'opzione è accompagnata da vincoli di disclosure e dalla costituzione di una riserva indisponibile pari alla mancata svalutazione (al netto delle imposte).

Si tratta della riproposizione di una deroga all'ordinario criterio di valutazione di cui all'art. 2462 c. 1 n. 9 c.c., in ossequio al quale i titoli e le attività finanziarie non immobilizzate sono iscritti al costo di acquisto a condizione che esso non sia inferiore al valore desumibile dall'andamento del mercato.

La disciplina civilistica di bilancio impone per i...

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