Dottrina / Riviste

Mostre e attività spettacolistiche: l’IVA è dovuta all’atto dell’esecuzione

10 Dicembre 2025 |

Le attività spettacolistiche, tra cui si ricomprendono anche le mostre, prevedono l'assoggettamento ad IVA nel momento in cui prende avvio l'evento stesso, ad eccezione di quelle eseguite in abbonamento. Attenzione poi all'aspetto inerente alla certificazione dei corrispettivi.

Sommario

Tra momento impositivo e base imponibile: come orientarsi?

Ora, a differenza di quanto previsto per quelle attività culturali che beneficiano del regime di esenzione IVA, le prestazioni di servizi rese per attività spettacolistiche, comprese le operazioni accessorie, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento, per le quali l'IVA è dovuta all'atto del pagamento.

In buona sostanza, le disposizioni in materia di prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie sono contenute nell'art. 74-quater DPR 633/72, che deroga alla normativa ordinaria in materia di IVA per quanto riguarda il momento impositivo e le modalità di certificazione dei relativi corrispettivi. In particolare:

  • le prestazioni di attività di spettacolo e quelle ad esse accessorie si considerano effettuate, ai fini IVA, nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

Va da sé che per attività spettacolistiche si devono intendere gli spettacoli:

  • cinematograf...

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