Piano del consumatore: accesso e procedura alla luce del Correttivo ter03 Dicembre 2025
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Il contributo sintetizza i principali aspetti della ristrutturazione dei debiti del consumatore — già “piano del consumatore” ai sensi della L. 3/2012 — riformata dal Correttivo ter, soprattutto sotto il profilo processuale, ma con un’architettura di fondo rimasta invariata. L’esito della procedura non dipende dal voto dei creditori, bensì dal controllo del giudice, che decide con il supporto dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). La legittimazione soggettiva è riservata al consumatore, definito dall'art. 2 c. 1 lett. e) CCII come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'eventuale attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e che accede allo strumento di regolazione della crisi per debiti contratti in tale qualità. Ciò consente di includere, laddove i debiti siano “di consumo”, anche chi svolga un'attività professionale o imprenditoriale, nonché i soci illimitatamente responsabili: rileva la qualità del debito, non la mera qualifica soggettiva del debitore. La riformulazione rispetto alla previgente espressione “debiti estranei a quelli sociali” non muta la sostanza, ma chiarisce l'oggetto del giudizio di accesso, riducendo i margini interpretativi. Rimane fuori dal testo normativo un espresso richiamo al fideiussore persona fisica di debiti sociali. La giurisprudenza, tuttavia, tende ad ammetterne l'accesso quando la garanzia non risponda a scopi professionali o non sia funzionalmente collegata all'attività dell'impresa garantita. In altri termini, il garante resta consumatore se, per finalità e contesto, ha agito come tale. Sul versante delle condizioni ost... Contenuto riservato agli abbonati. |