Dottrina / Riviste

Imposta di registro solo sull’ammontare effettivamente pignorato

29 Ottobre 2025 |

L'imposta di registro proporzionale non può essere commisurata all'intera somma assegnata con la sentenza, bensì al solo ammontare effettivamente pignorato; considerare quale base imponibile l'intera somma assegnata contrasterebbe con il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione con riferimento all'art. 53. Disciplina ed orientamenti della giurisprudenza.

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione assegna beni ai creditori, anche se questi sono posseduti da un terzo, può essere teoricamente soggetta ad imposta di registro ma questa è applicabile in misura fissa, poiché l'ordinanza non contiene una condanna al pagamento di somme o alla consegna di beni, ma si limita a dare attuazione ad un titolo esecutivo secondo un piano di riparto concordato, e rilevando che, trattandosi di un'imposta d'atto, ogni provvedimento del giudice ha una propria autonomia ai fini fiscali, indipendentemente dal fatto che riguardi le stesse parti o lo stesso oggetto, sicché rileva solo il contenuto del singolo atto, nel caso specifico l'ordinanza di assegnazione, che non risolve controversie tra i creditori(Cass. 12 ottobre 2025 n. 27265).

Contenzioso in materia di imposta di registro

Nel caso in esame, l'AE ha notificato alla ricorrente avviso di accertamento per il pagamento delle imposte di registro pari ad oltre 12 mila euro, in seguito a pignoramento presso terzi , in relazione alla esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale nel marzo 2011 con la quale le veniva riconosciuto il diritto alla somma di oltre euro milione e ottocentomila eu...

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