Dottrina / Riviste

Lavoratori impatriati e applicazione limiti aiuti de minimis

01 Ottobre 2025 |

Dal 2024 l'importo massimo di aiuti “de minimis”, per i quali non c'è obbligo di notifica alla Commissione UE, è passato da 200.000 € in tre esercizi finanziari a 300.000 € in tre anni. Il riferimento temporale diventa mobile e i nuovi limiti trovano spazio nei dichiarativi anche rispetto alle agevolazioni per i c.d. impatriati. L'eventuale superamento è gestito nel Mod. Redditi sulla base della verifica del complessivo risparmio d'imposta per il lavoratore in regime agevolato. È possibile agire sul valore in eccesso, riportandolo nei limiti ammessi dalle norme UE.

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Reg. UE 2831/2023 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» che sostituisce il precedente Reg. UE 1407/2013. L'importo massimo di aiuti de minimis, aiuti per i quali non c'è obbligo di notifica alla Commissione UE, passa da 200.000 euro in tre esercizi finanziari a 300.000 euro in tre anni. Il riferimento temporale, dunque, diventa mobile. I nuovi limiti trovano applicazione nel modello Redditi 2025, periodo d'imposta 2024, anche rispetto alle agevolazioni impatriati ossia alla detassazione in favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia dopo un periodo trascorso all'estero.

Un eventuale superamento dei suddetti limiti deve essere gestito nel dichiarativo sulla base della verifica del complessivo risparmio d'imposta conseguito dal lavoratore autonomo in regime agevolato. È possibile agire sul valore in eccesso riportandolo nei limiti ammessi dalla normativa UE.

Le agevolazioni per i lavoratori impatriati

Il regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati è così disciplinato: "I redditi di lavoro dipendente, i reddit...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona