Dottrina / Riviste

Riduzione ed esonero delle garanzie doganali per dazi e IVA

09 Settembre 2025 |

Una recente circolare AD fornisce indicazioni operative per l'applicazione dell'art. 51 D.Lgs. 141/2024, prevedendo la possibilità di ottenere la riduzione o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali relativi alla fiscalità nazionale (Circ. AD 2 settembre 2025 n. 23/D). L'obiettivo è uniformare le riduzioni ed esoneri delle garanzie su dazi e IVA. La circolare semplifica le procedure, valorizzando il ruolo degli operatori economici autorizzati (AEO), che avranno un accesso facilitato alla riduzione delle garanzie.

La garanzia doganale

A livello unionale, quando le Autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione, sorta o potenziale, l'operatore può costituire una garanzia isolata oppure chiedere l'autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale, a tutela di due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

Se l'interessato sceglie di costituire una garanzia isolata (art. 89 CDU), l'autorità doganale è chiamata unicamente a verificare la congruità dell'importo della garanzia per la copertura dell'obbligazione doganale e ad approvare, eventualmente, la forma di garanzia scelta.

Nel caso in cui, invece, l'operatore opti per la garanzia globale, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 95 CDU, ossia di essere stabilito nel territorio dell'Unione, di non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e di rispettare gli standard pratici di competenza. Il rilascio della garanzia globale è subordinato alla richiesta di una specifica autorizzazione all'Agenzia delle dogane.

Riduzione ed esonero delle garanzie doganali per i dazi doganali

Il Codice doganale dell'Unione europea prevede...

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