Dottrina / Riviste

Pensione salva anche dopo decenni: ampliati i termini della rendita vitalizia

19 Settembre 2025 |

Le SU della Cassazione se per un verso confermano la prescrizione decennale del diritto alla costituzione di una rendita vitalizia per altro verso effettuano una revisione dell'istituto. Un meccanismo di prescrizione sequenziale, in forza del quale, per effetto del cumulo dei diversi periodi, si integra un periodo di complessivi 25 anni di agibilità del diritto alla costituzione della rendita, con effetti di maggior tutela sulla posizione pensionistica del lavoratore. Tante le implicazioni pratiche per operatori e professionisti. 

 Il quadro di riferimento

Per comprendere la portata della sentenza delle Sezioni Unite occorre anzitutto muovere dal contesto normativo di riferimento.

L'art. 13, c. 1, L. 1338/62 attribuisce al datore di lavoro – quando sia prescritta la possibilità di versare contributi previdenziali (prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, c. 9, L. 335/95) – la facoltà di costituire, in luogo degli stessi, una rendita vitalizia, rimedio volto a garantire la futura prestazione pensionistica, attraverso la devoluzione di apposita riserva matematica all'Ago-Ivs, con l'attribuzione al lavoratore interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita (comma 2, art. 13).

Il comma 5, art. 13 cit. stabilisce, a sua volta, che, quando il datore non provvede nel senso indicato, il lavoratore possa ad esso sostituirsi per ottenere la costituzione della rendita. In passato, dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno ritenuto che tale facoltà fosse una forma speciale di azione surrogatoria  exart. 2900 c.c., ma tale impostazione pare nel complesso superata dalla sentenza in commento, che attribuisce, a ben vedere, alla...

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