Pensione salva anche dopo decenni: ampliati i termini della rendita vitalizia19 Settembre 2025
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Il quadro di riferimento Per comprendere la portata della sentenza delle Sezioni Unite occorre anzitutto muovere dal contesto normativo di riferimento. L'art. 13, c. 1, L. 1338/62 attribuisce al datore di lavoro – quando sia prescritta la possibilità di versare contributi previdenziali (prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, c. 9, L. 335/95) – la facoltà di costituire, in luogo degli stessi, una rendita vitalizia, rimedio volto a garantire la futura prestazione pensionistica, attraverso la devoluzione di apposita riserva matematica all'Ago-Ivs, con l'attribuzione al lavoratore interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita (comma 2, art. 13). Il comma 5, art. 13 cit. stabilisce, a sua volta, che, quando il datore non provvede nel senso indicato, il lavoratore possa ad esso sostituirsi per ottenere la costituzione della rendita. In passato, dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno ritenuto che tale facoltà fosse una forma speciale di azione surrogatoria exart. 2900 c.c., ma tale impostazione pare nel complesso superata dalla sentenza in commento, che attribuisce, a ben vedere, alla... Contenuto riservato agli abbonati. |