Dottrina / Riviste

Servizi di trasporto e logistica: chiarimenti AE e Assonime

12 Settembre 2025 |

Per i servizi resi nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, è possibile optare per un regime transitorio che stabilisce che il pagamento dell'IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Si analizzano gli ultimi chiarimenti dell’AE e di Assonime.

Sommario

Trasporto, movimentazione merci e logistica: eliminati i vincoli del reverse charge?

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), con i c. 57-63, ha previsto l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile nei contratti di appalto per la movimentazione di merci. Nel dettaglio, è stato esteso il regime dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell'Unione europea di una autorizzazione. Nell'attesa della sua piena operatività, il prestatore ed il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga e...

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