Scissione soggettiva dei termini di notifica e della sospensione Covid-19: ribadita anche per i tributi locali04 Settembre 2025
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Massima In tema di notificazione degli atti impositivi, il termine di decadenza si considera rispettato se l'Ente ha consegnato l'atto all'ufficiale notificatore entro il termine previsto, a nulla rilevando la data in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza. Tale principio si applica anche agli atti tributari degli enti locali. Inoltre, la sospensione dei termini disposta dall'art. 67 DL 18/2020 si estende a tutti gli enti impositori, comportando la proroga dei termini decadenziali per un periodo pari a quello della sospensione. Così statuisce la Cass. 29 luglio 2025 n. 21765. Il caso La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, notificato dal concessionario della riscossione del Comune di Castellammare di Stabia (SO.G.E.T. Spa). La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania annullava l'atto impositivo, ritenendo decorso il termine decadenziale quinquennale, nonostante la spedizione dell'atto fosse avvenuta il 25 marzo 2021, ossia entro il termine prorogato di 85 giorni dall'art. 67 DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) a seguito dell'emergenza Covid-19. Secondo i giudi... Contenuto riservato agli abbonati. |