Lo sfruttamento del brevetto in contitolarità da parte del singolo contitolare21 Agosto 2025
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La massima In tema di brevetto di cui siano contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell'art. 6, comma 1, d. lgs. n. 30 del 2005, alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in difetto di convenzione contraria, a mente dell'art. 1102, primo comma, c.c. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere "uti singulus" in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusiva dell'altro o degli altri contitolari. Il caso Una società di diritto sloveno conveniva in giudizio una società italiana per ottenere l'accertamento della contitolarità di un brevetto avente ad oggetto un innovativo fucile per la pesca subacquea, con conseguente condanna al risarcimento del danno o, in via subordinata, all'indennizzo del pregiudizio subito dall'attrice quale conseguenza dello sfruttamento unilaterale, da parte della convenuta, della privativa avvenuto successivamente alla risoluzione dell'accordo tra le parti che regolava modalità e termini di uso del brevetto conseguito. La convenuta, a sua volta, chiedeva in via riconv... Contenuto riservato agli abbonati. |