Dottrina / Riviste

Obbligo di motivazione rafforzata a seguito dello schema d’atto: come disinnescare l’atto predecisorio

21 Agosto 2025 |

In parallelo all'introduzione del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio, che si realizza attraverso la comunicazione dello schema di atto, la riforma fiscale ha previsto a carico dell'amministrazione l'ulteriore obbligo di tenere conto delle osservazioni presentate dal contribuente e di motivare, nel successivo atto impositivo, in riferimento a quelle che ritiene di non accogliere. L'espressione contraddittorio “informato ed effettivo” sembra porre fine alla prassi di motivare gli atti  con mere clausole di stile: se così non fosse, la riforma risulterebbe svuotata di significato.  

Introduzione 

Il D.Lgs. 219/2023, emanato in attuazione della riforma fiscale di cui alla L. delega 111/2023, ha introdotto nell'ambito dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di rendere noti i contenuti dei propri rilievi in un momento antecedente alla emissione dell'atto di accertamento vero e proprio, attraverso la comunicazione dello schema di atto. 

La ratio della novella ha il fine di garantire la conoscibilità anticipata, da parte del contribuente, di tutti i presupposti fondanti il procedimento di accertamento, introducendo un vero e proprio obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e prevedendo la facoltà di presentare osservazioni allo schema di atto, volte a smentirne la tesi accusatoria. 

Scegliendo di presentare le osservazioni allo schema di atto, il difensore del contribuente ottiene l'effetto di “complicare” il successivo lavoro dell'ufficio fiscale che, a sua volta, dovrà rivedere la motivazione della propria tesi accusatoria e replicare puntualmente alle osservazioni stesse, a pena di annullabilità del successivo avviso di accertamento.

Il dettato normativo e la sua in...

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