Dottrina / Giurisprudenza commentata

L’assenza di motivazione rafforzata rende annullabile l’avviso di accertamento

07 Agosto 2025 |

La CGT 1° Foggia 30 giugno 2025 n. 1484 costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia tributaria, in quanto applica per la prima volta in maniera strutturata e vincolante l'art. 6-bis c. 4 Statuto del contribuente. La decisione si distingue per una portata innovativa e per il taglio sostanzialmente garantista, in un panorama in cui l’Amministrazione finanziaria tende ad adottare atti impositivi in apparenza impeccabili ma spesso carenti di effettiva dialettica.

Il caso

Il processo trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019, recante maggiori imposte IRPEF, IVA, IRAP e relative addizionali, basato su una ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti all'attività imprenditoriale svolta dal contribuente.

Tra i diversi profili di doglianza, il ricorrente eccepiva l'annullabilità dell'atto impositivo, in quanto emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, difettando, la sua motivazione, dell'esplicitazione delle ragioni per cui l'Agenzia delle Entrate non avesse tenuto conto di tutte le copiose deduzioni difensive addotte durante la fase del contraddittorio, in patente violazione dell'art. 6 c. 4 bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000).

La Corte tributaria foggiana, con la pronuncia in commento, ha accolto integralmente il ricorso difensivo, per l'effetto annullando l'avviso di accertamento, affermando che l'art.6 bis prevede testualmente un obbligo generalizzato del contraddittorio in tutti i procedimenti di accertamento tributario, la cui ratio è quella di garantire la partecipazione effettiva del contribuente al pr...

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