L’assenza di motivazione rafforzata rende annullabile l’avviso di accertamento07 Agosto 2025
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Il caso Il processo trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019, recante maggiori imposte IRPEF, IVA, IRAP e relative addizionali, basato su una ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti all'attività imprenditoriale svolta dal contribuente. Tra i diversi profili di doglianza, il ricorrente eccepiva l'annullabilità dell'atto impositivo, in quanto emesso senza la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, difettando, la sua motivazione, dell'esplicitazione delle ragioni per cui l'Agenzia delle Entrate non avesse tenuto conto di tutte le copiose deduzioni difensive addotte durante la fase del contraddittorio, in patente violazione dell'art. 6 c. 4 bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000). La Corte tributaria foggiana, con la pronuncia in commento, ha accolto integralmente il ricorso difensivo, per l'effetto annullando l'avviso di accertamento, affermando che l'art.6 bis prevede testualmente un obbligo generalizzato del contraddittorio in tutti i procedimenti di accertamento tributario, la cui ratio è quella di garantire la partecipazione effettiva del contribuente al pr... Contenuto riservato agli abbonati. |