Dottrina / Riviste

Omnicomprendisività reddito di lavoro autonomo: sono inclusi i differenziali dei bonus edilizi?

06 Agosto 2025 |

Per l’Agenzia delle Entrate il conseguimento di un vantaggio finanziario da parte di un’associazione tra professionisti a seguito dell’acquisto di un credito d’imposta da bonus edilizi costituisce reddito di lavoro autonomo, in virtù dell’onnicomprensività della base imponibile di quest’ultimo come introdotta dalla riforma fiscale. Alla base dell'indicazione di prassi appare esserci un fraintendimento tra il merso status soggettivo dell’associazione professionale e il rapporto causale con l’attività artistica/professionale.

Premessa

L’Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 26 giugno 2025 n. 171 ad istanza di interpello avente in particolare ad oggetto l’inclusione o meno nel reddito di lavoro autonomo del differenziale tra il valore nominale di un credito d’imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi di cui al combinato disposto degli artt. 119 e 121 DL 34/2020 e il prezzo inferiore pagato da un’associazione professionale per il suo acquisto,   ha ritenuto che con l’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo che attrae a rilevanza fiscale “tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”,  il valore nominale del credito d’imposta da bonus edilizi ed il relativo costo sostenuto debbano concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. La risposta non appare condivisibile e peraltro va di contrario avviso a quanto rappresentato, sia pure in vigenza della configurazione del reddito di lavoro autonomo anteriforma, nella Risp. AE 30 novembre 2023 n. 472 avente ad oggetto la rilevanza fiscale in c...

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