Dottrina / Riviste

Parere sul piano del disavanzo di amministrazione

24 Luglio 2025 |

La presenza di un disavanzo di amministrazione coinvolge pesantemente l’organo di revisione chiamato a vigilare ed esprimere pareri sulle varie fasi del suo riassorbimento. Se il risultato di amministrazione è negativo l’ente deve applicare immediatamente il disavanzo al bilancio di previsione in corso al fine di prevederne la copertura nei modi stabiliti dall’art. 188 del TUEL.

Sommario

Pareggio e equilibrio tendenziale

Nell'ordinamento finanziario delle amministrazioni pubbliche i principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziale fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost. si realizzano attraverso due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima consiste nella parificazione delle previsioni di entrata e spesa; la seconda nel continuo perseguimento di una situazione di equilibrio tra partite attive e passive che compongono il bilancio, attraverso un'interazione delle loro dinamiche in modo tale che il saldo sia tendenzialmente nullo. Ciò determina nell'amministrazione pubblica l'esigenza di un costante controllo di coerenza tra la struttura delle singole partite attive e passive che compongono il bilancio stesso (Corte cost., sent. n. 70 del 2012).

La vigilanza sulla regolarità contabile

Posto che il risultato di amministrazione è parte integrante e coefficiente necessario della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci negli enti locali, rappresentando un risultato finale, sintetico e complessivo della gestione, che concretizza il principio della continuità e della costanza dei bilanci, va sottolineato come l'ente, in generale, deve in ogni caso...

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