La deducibilità del vestiario di professionisti e artisti24 Luglio 2025
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Premessa A seguito delle modifiche intervenute con l'art. 5 D.Lgs. 192/2024, l'art. 54 TUIR dispone che il reddito da lavoro autonomo è da calcolarsi sulla base della differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività. Con la novella è stato introdotto il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo. Si conferma inoltre il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (compensi effettivamente percepiti e spese sostenute effettivamente). Si stabilisce, infatti, che il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le spese devono, però, rispettare due condizioni fondamentali per essere deducibili:
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