Il conferimento dell’incarico e le ipotesi di cessazione anticipata25 Luglio 2025
|
Al fine di garantire l'indipendenza del revisore, la legge (D.Lgs. 39/2010) e la normativa di attuazione (il DM 28 dicembre 2012 n. 261 e le determinazioni del Ragioniere Generale dello Stato) prevedono rigide procedure formali per il conferimento dell'incarico e per la sua cessazione anticipata: sono posti a carico tanto del revisore quanto della società sottoposta a controllo contabile degli obblighi informativi nei confronti del MEF; nelle ipotesi di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale, inoltre, è necessario verificare la sussistenza dei presupposti per il loro esercizio. Il conferimento dell'incarico di revisione avviene su proposta motivata dell'organo di controllo e viene deliberato dall'assemblea (art. 13 D.Lgs. 39/2010). Tale conferimento include anche la determinazione del corrispettivo e dei relativi criteri di adeguamento. In sede di costituzione, l'incarico è conferito direttamente con l'atto costitutivo. La proposta motivata deve tenere conto di numerosi fattori tra cui: l'indipendenza, le procedure di controllo qualità, la metodologia di revisione adottata, la copertura delle aree significative, la reputazione del soggetto, l'esperienza specifica, il personale coinvolto e la congruità del corrispettivo, privilegiando l'offerta più vantaggiosa (non necessariamente la più bassa). Il verbale di delibera deve riportare oggetto e durata dell'incarico, esercizi coinvolti, corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento.
Contenuto riservato agli abbonati. |