Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Compensazione dei debiti IVA sorti durante l’iter fallimentare con vecchi crediti

02 Luglio 2025 |

Secondo la posizione della prassi amministrativa e della giurisprudenza, non è ammessa la compensazione fra crediti o debiti IVA verso il fallito e, rispettivamente, fra debiti o crediti verso la massa fallimentare, poiché le posizioni del rapporto debitorio e creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento. Di diverso avviso l’AIDC, che considera consentita la compensazione del credito IVA generato anteriormente all’avvio della liquidazione, e sia incluso nell’ultima dichiarazione, con il debito che generato posteriormente.

Sommario

Il caso

Si pone la questione dell’utilizzo del credito IVA maturato dall’impresa fallita nel periodo anteriore al fallimento con i debiti sorti verso l’Erario dopo l’apertura della procedura, tenuto conto, da un lato, della suddivisione dell’anno in cui viene dichiarato il fallimento in due segmenti temporali e, dall’altro, del mantenimento, in capo al curatore, del numero di partita IVA dell’impresa fallita.

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