Responsabilità dei sindaci: l’applicazione retroattiva del nuovo art. 2407 c.c.18 Giugno 2025
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Il caso Il caso di specie si inserisce nell'ambito di un'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. promossa dal Curatore di una società sottoposta a liquidazione giudiziale il quale contestava all'organo gestorio e di controllo della società stessa, la violazione degli obblighi di rappresentazione veritiera e corretta nei bilanci, ex artt. 2423 e 2426 c.c., a partire dal 2017, con particolare riguardo al valore delle partecipazioni, dei crediti e dei debiti riportati in bilancio. La Curatela sosteneva che tale condotta avesse determinato un danno patrimoniale in capo alla società, in quanto l'errata rappresentazione contabile avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività d'impresa, nonostante la società versasse, sin dal 2017, in una situazione di grave deficit del capitale sociale, con conseguente violazione dell'obbligo per gli amministratori di procedere all'immediata messa in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Con ricorso introduttivo al Tribunale di Bari, il Curatore agiva per ottenere un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di amministratori, sindaci e revisore legale. Contenuto riservato agli abbonati. |