Dottrina / Giurisprudenza commentata

Anche il convivente di fatto partecipa all'impresa familiare e alla sua liquidazione

12 Maggio 2025 |
Domenico Frustagli

Anche il “convivente di fatto” rientra tra i familiari previsti dall’articolo 230-bis c. 3 c.c. con la conseguenza che si è in presenza di una impresa familiare ove lo stesso collabori in maniera stabile nell’azienda di famiglia, da ciò nascendo, altresì, in capo allo stesso, il diritto alla propria quota di liquidazione in caso di cessazione dell’attività. Tanto ha stabilito la Cass. SU 4 maggio 2025 n. 11661, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 230-bis c.c. alla luce della C. Cost 2 luglio 2024 n. 148.

La massima

In tema di impresa familiare, è illegittima l'esclusione del convivente di fatto dalla qualifica di "familiare" ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ove risulti un apporto effettivo e continuativo del convivente all'impresa stessa. Tale interpretazione si impone in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, comma 3, e dell'art. 230-ter c.c., nella parte in cui non prevedevano tutele equivalenti a quelle riconosciute al coniuge e ai parenti, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché dell'art. 8 Cedu.

Il caso

La ricorrente nel corso del 2000 instaurava una convivenza di fatto con il compagno il quale, nel corso del 2004, iniziava un'attività di impresa alla quale la stessa ricorrente partecipava in maniera stabile prestando la propria attività lavorativa in modo continuo.

Tale attività proseguiva sino al 2012, anno in cui si verificava il decesso del convivente di fatto, titolare dell'impresa.

Per tale motivo, la stessa ricorrente richiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla quota di liquidazione dell'impresa a lei spettante, a carico dei figli eredi de...

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