Dottrina / Riviste

Pacchetto VIDA: regime OSS per i trasferimenti intracomunitari a “se stessi”

13 Aprile 2026 |

Dal 1° luglio 2028, per effetto della Dir. 2025/516/UE,il cui recepimento è previsto dalla L. 36/2026 (Legge di delegazione europea 2025), il regime OSS è esteso ai trasferimenti intracomunitari di beni per esigenze della propria impresa, con la conseguenza che il soggetto trasferente non dovrà più aprire una posizione IVA nello Stato UE di destinazione dei beni, ove l’acquisto intracomunitario diventerà esente da imposta.

Attuale regime impositivo dei trasferimenti intracomunitari per esigenze della propria impresa

Ai sensi dell'art. 17, par. 1, Dir. 2006/112/CE, è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato UE. In particolare, costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato UE” qualsiasi spedizione/trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato UE in cui si trova il bene, ma nella UE, per le esigenze della sua impresa.

Il successivo par. 2 dello stesso art. 17 Dir. 2006/112/CE stabilisce che non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato UE la spedizione/trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

  • la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato UE di arrivo della spedizione/trasporto alle condizioni stabilite dall'art. 33;
  • la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato UE di arrivo della spedizione/trasporto alle c...

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