Dottrina / Riviste

Regime transfrontaliero di franchigia: la disciplina in sintesi

24 Aprile 2025 |

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri, sono tenuti a una comunicazione trimestrale. Aspetti generali del regime e specifiche da seguire alla luce delle indicazioni dell'AE.

Approvato il modello di Comunicazione trimestrale che deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri. Oltre al modello sono state approvate le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica.

Il regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia

Come noto, dal 1° gennaio 2025 è possibile avvalersi di un regime speciale per le piccole imprese con il quale le stesse possono “beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, che ha introdotto tale regime, alle stesse condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo Stato di esenzione”.

L'articolo 70-octodecies del Decreto IVA individua le condizioni per l'ammissione al regime transfrontaliero di franchigia per i soggetti stabiliti in Italia. Va precisato che possono essere ammessi al regime transfrontaliero di franchigia in un altro Stato membro della UE anche i soggetti passivi che in Italia non applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54, L. 190/2014 e, in particolare, le persone giuridiche alle quali tale regime è precluso....

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